730/2017: le spese per l’intermediazione immobiliare

Detraibilità delle spese per l’intermediazione immobiliare nella dichiarazione dei redditi 730/2017

Nell’atto della cessione dell’immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l’obbligo di dichiarare:

  • se si sono avvalse di un mediatore e, nell’ipotesi affermativa, fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;
  • il codice fiscale o la partita IVA;
  • il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società;
  • l’ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa.

La detrazione spetta non solo per l’acquisto della proprietà, ma anche per l’acquisto di altri diritti reali (quali ad esempio l’usufrutto) a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale. Considerato l’esplicito riferimento della legge all’acquisto dell’abitazione principale, la detrazione spetta esclusivamente all’acquirente dell’immobile; il venditore, pertanto, non può beneficiare della detrazione in esame anche se ha corrisposto la relativa provvigione all’intermediario immobiliare.

La detrazione si applica su un importo non superiore a euro 1.000 e si esaurisce in un unico anno di imposta. Se l’acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione, calcolata nel limite citato, deve essere ripartita tra i comproprietari in ragione delle percentuali di proprietà anche se la fattura è intestata ad un solo comproprietario.