Registratori Telematici: fruizione del credito di imposta

Registratori Telematici: fruizione del credito di imposta

L’Art. 2 comma 6 quinquies del D.Lgs. 127/2015 prevede l’attribuzione di un contributo sotto forma di credito di imposta collegata alla spesa sostenuta per l’acquisto dei nuovi registratori fiscali Telematici o per l’adeguamento dei misuratori fiscali già in disponibilità.

Il provvedimento N. 49842 del 28 febbraio 2019 indica le disposizioni attuative per la fruizione del credito di imposta.

ATTENZIONE: il credito di imposta è unicamente fruibile mediante la compensazione orizzontale di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997. Il credito dovrà essere esposto nella sezione erario del modello F24 con il codice tributo 6899 e indicazione dell’anno in cui la spesa è sostenuta. L’f24 di utilizzo del credito dovrà essere inviato unicamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

IMPORTANTE: Il credito di imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Credito di imposta Registratori Telematici: periodi di imposta e importi limite

Il credito di imposta per l’acquisto e adeguamento dei nuovi Registratori Telematici opera con riferimento alle relative spese sostenute nel 2019 e nel 2020.

Il credito di imposta è determinato nella somma pari al 50% della spesa sostenuta con osservazione di due limiti:

  • Valore massimo del credito di imposta Euro 250,00 nel caso di acquisto;
  • Valore massimo del credito di imposta euro 50,00 nel caso di adeguamento.

I limiti di cui sopra sono collegati all’acquisto/adeguamento di ciascun misuratore fiscale.

Credito di imposta Registratori Telematici: il pagamento tracciabile

La fruizione del Credito di Imposta è subordinata al pagamento in modalità tracciabile.

Il provvedimento attuativo prevede che, il pagamento per l’acquisto/adeguamento dei nuovi Registratori Telematici, deve essere effettuato con le modalità tracciabili previste dal provvedimento n. 73203 del 4 aprile 2018.

Modalità di pagamento per la fruizione del credito imposta registratori fiscali

a) Assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, con successive modificazioni e integrazioni;

b) Mezzi di pagamento elettronici previsti all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5, tra cui, a titolo meramente esemplificativo:

  • addebito diretto;
  • bonifico bancario o postale;
  • bollettino postale;
  • carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

Decorrenza della fruizione collegata alla prima liquidazione Iva successiva e incertezza per i trimestrali

Il credito di imposta per l’acquisto e adeguamento dei nuovi R.T. potrà essere utilizzato dal contribuente a decorrere:

  • Dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematico;
  • Dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

I due presupposti di decorrenza devono risultare entrambi soddisfatti.

ATTENZIONE: la disposizione collega la decorrenza della fruizione dell’agevolazione al mese in cui è registrata la fattura e non alla data della fattura. La norma non fa riferimento alla liquidazione IVA in cui è confluita la registrazione della fattura di acquisto ma alla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese di registrazione della fattura di acquisto.

Il riferimento alla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura rilascia qualche dubbio, in particolare, in relazione alle liquidazioni trimestrali.

Infatti, nel caso in cui la fattura di acquisto è registrata nel mese di luglio 2019, il trimestrale potrà fruire del credito di imposta già dalla prima liquidazione IVA che effettua nel mese di agosto o dovrà attendere la liquidazione del terzo trimestre che effettua a novembre?

La interpretazione letterale della norma consente di ritenere valida la prima soluzione ma non rimarrei stupito di una diversa interpretazione dell’Agenzia delle Entrate.

IMPORTANTE: Per i trimestrali decorrenza nel caos in relazione alle fatture di acquisto dei misuratori fiscali registrate nell’ultimo trimestre. I trimestrali non hanno la liquidazione dell’ultimo trimestre. L’agenzia delle Entrate dovrà chiarire la decorrenza per gli acquisti la cui fattura è registrata nell’ultimo trimestre dell’anno 2019 o dell’anno 2020.

Credito di imposta Registratori Telematici: limite dei fondi

Si ricorda che il co. 6 quinquies dell’art. 2 del D.Lgs. 127/2015 prevede limiti di spesa di stato per la concessione del contributo in trattativa nella misura:

  • Di euro 36,3 milioni per l’anno 2019;
  • Di euro 195,5 milioni per l’anno 2020.

Il provvedimento AE al punto 3 precisa che l’AE comunica mensilmente al MEF l’ammontare dei crediti d’imposta utilizzati in compensazione tramite modello F24 per segnalare il prossimo raggiungimento del limite di spesa di cui sopra.