VOLONTARY DISCLOSURE PROROGATA AL 30 NOVEMBRE

La norma sulla voluntary disclosure (legge 186/2014) prevede il rimpatrio di capitali detenuti all’estero, o l’emersione di capitali italiani non dichiarati, pagando interamente le relative imposte evase, ma con sconti sulle sanzioni e con una sanatoria penale che assicura la non punibilità dei reati penali connessi all’evasione; la legge sul rientro dei capitali n. 186/2014 prevede la possibilità di far emergere investimenti all’estero pagando interamente le tasse evase, ma con uno sconto sulle sanzioni e fa scattare una sanatoria penale su tutti i reati connessi all’illecito fiscale; il contribuente che aderisce alla VD può decidere di rimpatriare il capitale detenuto all’estero oppure può optare per lasciare il capitale emerso nello stato estero utilizzando la procedura del modello waiver. Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate ha predisposto un nuovo modello waiver, da utilizzare per incaricare l’intermediario finanziario alla trasmissione dei dati al Fisco italiano. L’autorizzazione all’intermediario estero tramite waiver è dunque un’opzione a disposizione del contribuente che ha aderito alla voluntary, in alternativa al mandato a una fiduciaria italiana, che può essere esercitata anche revocando un precedente mandato.

Il giorno prima della scadenza del 30 settembre, il Consiglio dei Ministri ha approvato la proroga alla voluntary disclosure: i contribuenti hanno tempo fino a fine novembre per presentare l’istanza di adesione alla procedura di rimpatrio dei capitali, e fino a fine dicembre, per presentare la relazione, con tutta la documentazione per l’operazione.

 Con la proroga dell’adesione alla voluntary disclosure oltre il 30 settembre (termine originario previsto dalla legge 186/2014), il Governo va incontro alle richieste dei professionisti alle prese con i complessi adempimenti legati alla procedura, anche alla luce delle modifiche normative intervenute a ridosso dei termini.

La proroga, ha un effetto sulla dichiarazione dei redditi, in particolare sulla compilazione del quadro RW di UNICO, relativo agli investimenti all’estero. Chi aderisce alla voluntary disclosure dopo il 30 settembre, ma aveva già presentato UNICO (per il quale la scadenza era fine settembre), può ricorrere al ravvedimento operoso, relativamente al quadro RW, entro 90 giorni, pagando 32 euro (un ottavo della sanzione base di 258 euro).

 Per quanto riguarda i termini ufficiali della proroga voluntary disclosure, l’impianto è :

  • scadenza ultima per aderire 30 novembre.
  • termine massimo per inviare la documentazione richiesta 30 dicembre.

A questo proposito, il 2 settembre è entrata in vigore la nuova legge applicativa della Riforma Fiscale sul raddoppio dei termini di accertamento, con un effetto importante anche sulla voluntary disclosure: non punibilità anche per i reati penali non ancora prescritti ma sui quali è intervenuta la prescrizione fiscale (commessi prima del 2009). 

La proroga voluntary disclosure, spiega il Governo, «in presenza di un numero molto elevato di richieste di adesione pendenti, risponde all’esigenza di riconoscere più tempo per completare gli adempimenti previsti, tenuto conto delle problematiche di recepimento della necessaria documentazione, anche in ragione del fatto che l’acquisizione richiede il coinvolgimento di soggetti esteri».

 Segnalazione in procura, revoca fiduciaria, quadro RW della dichiarazione dei redditi: sono alcuni punti relativi all’applicazione della voluntary disclosure su cui ha fornito chiarimenti la Direzione regionale Lombardia delle Entrate, in risposta a specifici quesiti;Viene specificato che la procedura di voluntary disclosure attiva automaticamente una segnalazione in Procura, che però non deve in alcun modo allarmare il contribuente: si tratta anzi di comunicazioni a tutela della corretta applicazione della norma per l’emersione dei capitali all’ estero, che comporta anche una sanatoria penale. L’Agenzia delle Entrate effettua due diverse comunicazioni alla Procura: una per assicurarsi che non ci siano cause ostative all’applicazione della legge sull’emersione dei capitali all’estero, la seconda, entro 30 giorni dal versamento del dovuto da parte del contribuente, per assicurare la non punibilità dei reati penali connessi all’evasione.

La voluntary disclosure non consente invece il recupero delle imposte eventualmente pagate all’estero, o dell’euro ritenuta applicata. In questi casi, la strada da percorrere per il contribuente è il credito d’imposta in dichiarazione, dopo un ravvedimento operoso. In pratica, il contribuente si avvale del ravvedimento operoso, sana le violazioni pregresse, presenta una dichiarazione integrativa a sfavore e chiede l’eventuale credito di imposta.

Infine, c’è un effetto della voluntary disclosure sulle operazioni di compravendita di case non dichiarate o parzialmente in nero. Nel momento in cui il compratore dell’immobile fa emergere l’operazione irregolare, il venditore risponde fiscalmente della differenza incassata in contanti.

 

LO STUDIO BALDASSARRI SI OCCUPERA’ DELLA VOSTRA PRATICA SE INTERESSATI NON ESITATE A CONTATTARCI AI NOSTRI CONTATTI O INSERENDO LA MAIL NEI QUADRI SOTTOSTANTI O CONTATTANDOCI AL 0541/953419