Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 30 del 9 novembre 2015, ha fornito ulteriori precisazioni in merito al campo di applicazione della CIGS, così come previsto dal D.Lgs. n. 148/2015, alla causale d’intervento in caso di crisi aziendale, con particolare riferimento alla cessazione d’attività, e alle modalità di presentazione delle istanze di proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per ristrutturazione, riorganizzazione e contratti di solidarietà. Sul punto, è stato specificato che laddove un’impresa abbia chiesto la CIGS per riorganizzazione o ristrutturazione aziendale (di durata iniziale pari a 24 mesi) in data antecedente al 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del menzionato Decreto Legislativo) e voglia ora prorogare l’intervento salariale straordinario in favore dei propri dipendenti, deve presentare istanza entro il termine di 25gg dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro. In tali casi, quindi, si applica la normativa previgente che concede, in luogo dei 7gg attualmente previsti, un arco temporale più ampio per le imprese. L’interpretazione ministeriale è supportata dal fatto che, secondo la vecchia normativa, l’articolazione temporale delle istanze e dei decreti di autorizzazione dei trattamenti non poteva essere relativa a periodi superiori a 12 mesi, sia pure nell’ambito di programmi o contratti di solidarietà di durata già prevista e concordata fino a 24 mesi. I medesimi principi si applicano anche alle istanze per il secondo anno di programmi di cessazioni biennali di attività eventualmente presentate dal 24 settembre 2015. Resta fermo che alle domande riferite al primo anno del programma di riorganizzazione e ristrutturazione o dei contratti di solidarietà, presentate dopo il 23 settembre 2015, si applica la nuova normativa, sebbene l’accordo sia stato sottoscritto e l’inizio delle sospensioni avvenga in data precedente al 24 settembre 2015. Informati Srl Via Alemanni 1 – 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 – Fax 0968.425756 – E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03426730796 2 www.fiscal-focus.it Premessa Il D.Lgs. n. 148/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015, ha rinnovato l’intero impianto degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, attuando così la L. n. 183/2014 (Jobs Act). Gli operatori, quindi, sono chiamati ad applicare le nuove norme del Jobs Act, orientandosi tra rinnovati adempimenti, diverse decorrenze e nuovi termini. Il Ministero del Lavoro, infatti, con le Circolari n. 24 e 30 del 2015 ha fornito le prime indicazioni in materia di CIGS, andando a disciplinare nel dettaglio il passaggio dalle vecchie alle nuove regole. Con la Circolare n. 30/2015, il Ministero del Lavoro – in riscontro ai diversi quesiti posti dalle parti sociali – ha fornito ulteriori chiarimenti circa: il “campo di applicazione”; la “causale d’intervento in caso di crisi aziendale”; le “modalità di presentazione dell’istanza”. Campo di applicazione La CIGS si applica alle seguenti imprese, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti di: imprese industriali, comprese quelle edili e affini; imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell’attività dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente; imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell’azienda appaltante, che abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale; imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell’azienda appaltante, che abbia comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale; imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile; Informati Srl Via Alemanni 1 – 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 – Fax 0968.425756 – E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03426730796 3 www.fiscal-focus.it L’integrazione salariale straordinaria è rivolta, altresì, alle seguenti imprese, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 50 dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti: imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica; agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici. A prescindere dal numero dei dipendenti, la CIGS si applica: alle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aereoportuale; ai partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di spesa di 8,5 milioni di euro per l’anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all’art. 4, co. 2, del Decreto Legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 13. CAMPO DI APPLICAZIONE Più di 15 dipendenti (*) Imprese industriali, comprese quelle edili e affini; imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell’attività dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente; imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell’azienda appaltante, che abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale; imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell’azienda appaltante, che abbia comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale; imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi; imprese di vigilanza. Informati Srl Via Alemanni 1 – 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 – Fax 0968.425756 – E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03426730796 4 www.fiscal-focus.it imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile; imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi; imprese di vigilanza. Più di 50 dipendenti (*) Imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica; agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici. Indipendente mente dal numero di dipendenti Imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aereoportuale; partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali. (*) Il calcolo dei dipendenti si effettuato sulla permanenza media del personale nel semestre precedente la data di presentazione della domanda. Ciò detto, il chiarimento del MLPS si riferisce all’art. 20, co. 1, lett. f) del Decreto in trattazione, il quale precisa che rientrano nel campo di applicazione le “imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi”. Sul punto, il Ministero del Welfare tiene a sottolineare che nel concetto di “trasformazione” rientra, altresì, anche il concetto di “manipolazione”. Quindi, anche le imprese cooperative e loro consorzi che commercializzano prodotti agricoli rientrano nel campo di applicazione dell’istituto ma il relativo riferimento normativo è da rinvenirsi all’art. 20, co. 2, lett. a). Crisi aziendale a causale d’intervento L’intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia determinata dalle seguenti tre cause: 1. riorganizzazione aziendale; 2. crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa; 3. contratto di solidarietà. Informati Srl Via Alemanni 1 – 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 – Fax 0968.425756 – E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03426730796 5 www.fiscal-focus.it PROGRAMMA DI RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE Il programma di riorganizzazione aziendale deve presentare un piano di interventi volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva e deve contenere indicazioni sugli investimenti e sull’eventuale attività di formazione dei lavoratori (*). PROGRAMMA DI CRISI AZIENDALE Il programma di crisi aziendale deve contenere un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni (**). CONTRATTO DI SOLIDARIE-TÀ Il contratto di solidarietà è stipulato dall’impresa attraverso contratti collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego. Al riguardo, è bene tenere presente che l’impresa non può richiedere l’intervento straordinario di integrazione salariale per le unità produttive per le quali abbia richiesto, con riferimento agli stessi periodi e per causali sostanzialmente coincidenti, l’intervento ordinario (***). (*) Tale programma deve, in ogni caso, essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale del personale interessato alle sospensioni o alle riduzioni dell’orario di lavoro. (**) Il piano deve indicare gli interventi correttivi da affrontare e gli obiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale. (***) La riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70% nell’arco dell’intero Dal 1° gennaio 2016 non si considerano i casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa CAUSE DI INTERVENTO Riorganizzazione aziendale Crisi aziendale Contratto di solidarietà Informati Srl Via Alemanni 1 – 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 – Fax 0968.425756 – E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03426730796 6 www.fiscal-focus.it periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. La CIGS, inoltre, è ridotta in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Il secondo chiarimento del MLPS riguarda la fattispecie della crisi per cessazione di attività. Sul punto, è stato precisato che, con riferimento all’unità produttiva oggetto di cessazione, i cui lavoratori hanno già fruito, anche in costanza della normativa previgente, del trattamento CIGS per crisi per cessazione, non sarà possibile accedere nuovamente ad un trattamento CIGS, per qualunque causale, in quanto l’unità produttiva è evidentemente cessata e i lavoratori gestiti alla luce del piano di gestione degli esuberi già articolato nella precedente istanza di accesso al trattamento per la causale di crisi per cessazione. La domanda La domanda di CIGS deve essere presentata entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell’accordo collettivo aziendale relativo al ricorso all’intervento e deve essere corredata dell’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario. Tali informazioni verranno poi inviate dall’INPS alle Regioni e Province Autonome, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. Per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, nell’istanza di concessione l’azienda deve comunicare, altresì, il numero dei lavoratori mediamente occupati presso l’unità produttiva oggetto dell’intervento nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale. La sospensione o la riduzione dell’orario come concordata dalle parti, decorrono non prima del 30° giorno successivo alla data di presentazione dell’istanza. In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento decorre dal 30° giorno successivo alla presentazione della domanda medesima. Quindi, qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all’integrazione salariale, l’impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all’integrazione salariale non percepita. Informati Srl Via Alemanni 1 – 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 – Fax 0968.425756 – E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03426730796 7 www.fiscal-focus.it Ricapitolando, i nuovi termini relativi alle sospensioni dei lavoratori e alla presentazione dell’istanza si applicano alle domande di integrazione salariale presentate a decorrere dal 1° novembre 2015, che dovranno essere corredate da un verbale di esame congiunto ovvero da un accordo collettivo aziendale che preveda la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro con decorrenza non prima del 30° giorno successivo alla data di presentazione dell’istanza che dovrà avvenire, per espressa disposizione normativa, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell’accordo collettivo aziendale. CHIARIMENTI DEL MLPS Come precisato in premessa, per le istanze presentate successivamente al 24 settembre 2014, relative a proroghe dei trattamenti di CIGS sia nell’ambito di programmi di ristrutturazione o di riorganizzazione sia nell’ambito di contratti di solidarietà già presentati alla suddetta data, si applicheranno le disposizioni relative alla previgente normativa. Quindi, qualora un’impresa abbia chiesto la CIGS per riorganizzazione o ristrutturazione aziendale (di durata iniziale pari a 24 mesi) in data antecedente al 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015) e voglia ora prorogare l’intervento salariale straordinario in favore dei propri dipendenti, deve presentare istanza entro il termine di 25gg dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro. L’interpretazione ministeriale è supportata dal fatto che, secondo la vecchia normativa, l’articolazione temporale delle istanze e dei decreti di autorizzazione dei trattamenti non poteva essere relativa a periodi superiori a 12 mesi, sia pure nell’ambito di programmi o contratti di solidarietà di durata già prevista e concordata fino a 24 mesi. Pertanto, al fine di consentire il completamento dei programmi di riorganizzazione e ristrutturazione e dei contratti di solidarietà già avviati nella vigenza della vecchia normativa, purché la domanda relativa al primo anno sia stata presentata entro il 23 settembre 2015, alle istanze di proroga si applicano le regole di cui alla normativa previgente, comprese quelle relative al procedimento amministrativo, alla contribuzione addizionale e al trattamento di fine rapporto. Informati Srl Via Alemanni 1 – 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 – Fax 0968.425756 – E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03426730796 8 www.fiscal-focus.it I medesimi principi si applicano anche alle istanze per il secondo anno di programmi di cessazioni biennali di attività eventualmente presentate dal 24 settembre 2015. Resta fermo che alle domande riferite al primo anno del programma di riorganizzazione e ristrutturazione o dei contratti di solidarietà, presentate dopo il 23 settembre 2015, si applica la nuova normativa, sebbene l’accordo sia stato sottoscritto e l’inizio delle sospensioni avvenga in data precedente al 24 settembre 2015.
CIGS:CHIARIMENTI


