Contratto di apprendistato professionalizzante e limiti d’età Domanda Alla luce delle recenti modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 81/2015, volevo sapere se un ragazzo, che ha compiuto 30 anni lo scorso 30 maggio, possa essere assunto mediante contratto di apprendistato professionalizzate. Inoltre, il datore di lavoro può beneficiare degli sgravi contributivi che caratterizzano tale istituto? Infine, qual è la durata minima del contratto? Si precisa che il ragazzo da assumere è titolare di prestazione di sostegno al reddito. Risposta Il D.Lgs. n. 81/2015, entrato in vigore lo scorso 25 giugno, ha apportato diverse modifiche volte a riordinare i contratti di lavoro oggi vigenti, tra i quali rientra per l’appunto il contratto d’apprendistato (artt. 41-47). Le nuove disposizioni sull’apprendistato, in particolare, prevedono tre tipologie contrattuali, ossia: 1. “Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore” (in precedenza veniva definito semplicemente “Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale”); “Apprendistato professionalizzante”; 3. e “Apprendistato di alta formazione e ricerca”. Partendo dall’ultimo quesito posto, la disciplina generale (art. 42, co. 2 del D.Lgs. n. 81/2015) stabilisce che la durata del contratto non potrà essere inferiore a 6 mesi. Ad ogni modo, nel caso dell’apprendistato professionalizzante, saranno gli accordi interconfederali e i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a stabilire, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata anche minima del periodo di apprendistato, che non può essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento. Per quanto concerne i limiti d’età, l’apprendistato di secondo livello può essere instaurato tra giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (30 anni non compiuti, ossia 29 e 364 giorni). A primo impatto, quindi, sembrerebbe che il datore di lavoro non possa utilizzare il contratto di apprendistato per assumere il ragazzo. In realtà, il caso in questione rientra nell’art. 47, co. 4 del D.Lgs. n. 81/2015, il quale afferma che “Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione”. Pertanto, considerato che il ragazzo è titolare di un sostegno al reddito ha diritto ad essere assunto senza alcun limite a livello anagrafico. Infine, chi rientra nella predetta categoria non fa sorgere in capo al datore di lavoro i benefici previdenziali ed assistenziali, così come stabilito dal successivo comma 7 dell’art. 47, il quale così dispone: “I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo”.
APPRENDISTATO;LIMITI DI ETA’


