Super ammortamento 2015: solo se c’è l’entrata in funzione del bene
Una delle principali novità contenute nella Legge di Stabilità 2016 riguarda la possibilità per imprese e professionisti di calcolare le ordinarie quote di ammortamento sul costo fiscale maggiorato del 40%. L’agevolazione in questione riguarda i beni strumentali nuovi acquistati nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016. Dunque, oggetto di agevolazione possono essere anche i beni acquistati nel 2015, a patto che la competenza fiscale si sia manifestata nel periodo successivo al 15.10.2015 e fino al 31.12.2015.
Per individuare la competenza fiscale dell’acquisto si può far riferimento all’art. 109 del TUIR e a precedenti interventi di prassi. In particolare, si dovrebbe far riferimento ai criteri generali dettati dall’art. 109 del TUIR.
In base alla richiamata disposizione, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.
Per i casi particolari (leasing) è possibile mutuare i chiarimenti forniti dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 44/E/2009, laddove si fornivano chiarimenti relativamente al momento di effettuazione degli investimenti della Tremonti TER.


