RECUPERO SPESE ANTIFURTO IN DICHIARAZIONE 2016: ACQUISTO SOSTENUTO ALL’ESTERO

Antifurti:

il Dpr 380/01 considera manutenzione straordinaria la “realizzazione” (o integrazione) di “impianti tecnologici” delle unità immobiliari. In tal senso gli interventi finalizzati ad utilizzare di fonti di energia rinnovabile costituiscono una integrazione degli impianti tecnologici della casa (anche in assenza di opere edili, come avviene nel caso di installazione dei pannelli fotovoltaici sul tetto). Potrebbe essere il caso anche dell’installazione di un “impianto antifurto”.

PAGAMENTO 

L’Agenzia conferma che in presenza di pagamento dell’acquisto degli arredi e dei grandi elettrodomestici tramite:

  •  ordinario bonifico “integrato”: la banca deve operare la ritenuta del 4%
  •  carta di credito o bancomat: il fornitore non subisce alcuna ritenuta. Nota: i fornitori tenderanno a privilegiare il pagamento tramite carta di credito/bancomat sia per il fatto di ottenere il pagamento al momento della vendita del bene sia al fine di evitare di subire la ritenuta.

DOCUMENTAZIONE DELL’ACQUISTO

Circa i dati da conservare, è richiesta la conservazione dei documenti attestanti (CM 29/2013):

  •  l’effettivo pagamento: nel caso di utilizzo di carta di credito/bancomat è costituita:

 dalla ricevuta di avvenuta transazione

 dall’estratto conto che attesta l’addebito sul C/C La CM 11/2014 chiarisce che non è sufficiente la sola ricevuta di pagamento rilasciata dall’esercente, essendo comunque necessaria la documentazione di addebito sul C/C. Al contrario, non è chiaro se sia sufficiente quest’ultima, anche senza il possesso della ricevuta (es: solo in presenza dell’utilizzo certificato da riepilogo rilasciato dai gestori delle carte di credito) attestante l’acquisto del mobile/elettrodomestico: in generale costituito dalla fattura di acquisto, che può comunque essere sostituita:

 dallo scontrino “parlante” (cioè integrato del codice fiscale dell’acquirente e indicante la natura, qualità e quantità dei beni acquistati; come noto, tale scontrino permette la deduzione ai fini dei redditi anche nell’ambito del reddito d’impresa)

 dallo scontrino privo del codice fiscale ma che:

  1.  indichi natura qualità e quantità dei beni
  2.  sia riconducibile al titolare del bancomat/carta di credito in base alla corrispondenza con i dati del pagamento: medesimo esercente, importo e medesima data/ora.

ACQUISTI ALL’ESTERO

Il bonus arredamento:

  1.  in presenza di tutti i requisiti prescritti
  2.  spetta anche nel caso di acquisto di mobili e grandi elettrodomestici all’estero. In caso di pagamento tramite bonifico, l’Agenzia ricorda che se il fornitore estero:
  • possiede un C/C in Italia: va operata la ritenuta del 4% (CM 40/2010)
  • non possiede un C/C in Italia: il bonifico internazionale: – non è soggetto a ritenuta d’acconto – deve comunque riportare gli ordinari dati (causale del versamento; codice fiscale del beneficiario della detrazione), dove la P.Iva del beneficiario è sostituita dal codice identificativo attribuito dal Paese estero. Si deve ritenere comunque ammesso procedere a pagare tramite carta di credito/bancomat.