P.I. DORMIENTI: LETTERE DA AGENZIA DELLE ENTRATE

Migliaia sono le lettere dell’Agenzia delle Entrate che in questi giorni vengono recapitate al domicilio di altrettanti contribuenti che, loro malgrado, scoprono di essere (ancora) titolari di una partita IVA per un’attività cessata, magari, da svariati decenni. Il documento recapitato, qualificato come “comunicazione”, rende noto al contribuente che l’Agenzia procederà alla chiusura d’ufficio della partita IVA indicata nella medesima lettera, attribuendo un termine di 30 giorni per la regolarizzazione della violazione di omessa comunicazione della chiusura dell’attività pagando una sanzione di € 172, con l’avvertenza che, in mancanza di regolarizzazione, verrà iscritta a ruolo a titolo definitivo e affidata all’ Agente della riscossione la sanzione piena di € 516. Le domande che sorgono spontanee in capo al contribuente (che ha cessato in tempi remoti la propria attività d’impresa o di lavoro autonomo) dopo la lettura di una tale comunicazione sono sostanzialmente le seguenti:

Può l’Agenzia delle Entrate pretendere somme a titolo sanzionatorio per un ipotetico inadempimento risalente nel tempo? Quali sono gli strumenti probatori e di difesa per evitare l’irrogazione della sanzione indicata nella comunicazione?

Ai sensi dell’art. 35, comma 3 del DPR n. 633/1972, il soggetto passivo IVA che ha cessato la propria attività d’impresa o di lavoro autonomo, deve darne comunicazione all’ Agenzia delle Entrate, entro trenta giorni, compilando un apposito modulo. L’omissione di tale comunicazione nei termini prescritti è punita, a mente dell’art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 471/1997, con una sanzione compresa tra 500 euro e 2.000 euro.

A norma del successivo comma 15-quinquies (inserito dal D.L. 98/2011 e successivamente modificato dal D.L. 16/2012), l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell’anagrafe tributaria, individua i soggetti titolari di partita IVA che, pur obbligati, non abbiano presentato la predetta dichiarazione di cessazione di attività; successivamente, l’ufficio comunica a tali soggetti che provvederà alla cessazione d’ufficio della partita IVA.

Ricevuta tale comunicazione il contribuente, che rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente dall’ufficio, può fornire i chiarimenti necessari entro i trenta giorni successivi. Qualora l’Ufficio, sulla base degli elementi risultanti dall’ Anagrafe tributaria e di quelli eventualmente forniti dal contribuente, intenda procedere alla contestazione della violazione di omessa presentazione della dichiarazione di cessazione dell’attività, potrà iscrivere direttamente a ruolo a titolo definitivo la sanzione prevista per tale omissione, affidandone l’incasso ad Equitalia; il contribuente può tuttavia evitare l’iscrizione a ruolo della sanzione piena, versando nello stesso termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione una sanzione pari a un terzo del minimo edittale (ossia la somma di € 167,67). Come si evince dal testo normativo, il Legislatore del 2011 ha introdotto una norma (il comma 15-quinques) finalizzata a ripulire la banca dati dell’Anagrafe tributaria da posizioni non più attive (le cc.dd. partite IVA dormienti). In realtà, il testo dell’art. 15-quinquies da ultimo citato, nella sua versione originaria introdotta dall’art. 23, comma 22 del D.L. n. 98/2011, prevedeva la revoca d’ufficio del numero di partita IVA, qualora per tre annualità consecutive il titolare non avesse esercitato l’attività d’impresa o di arti e professioni o, se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale in materia d’imposta sul valore aggiunto, non avesse adempiuto a tale obbligo. Il successivo comma 23 del medesimo art. 23 citato introduceva quindi una sorta di sanatoria (analogamente a quanto già fatto in passato in altre occasioni), per cui il contribuente che avesse dimenticato di presentare la citata dichiarazione di cessazione attività entro 30 dalla chiusura della stessa, poteva sanare la violazione versando entro il 31 marzo 2012 un importo pari alla sanzione minima indicata nell’art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 471/1997, ridotta ad un quarto (ossia la somma di € 129), sempreché nel frattempo la violazione non fosse già stata constatata.

Come già accennato, l’omessa presentazione della comunicazione di cessazione dell’attività, nel termine di 30 giorni dal suo verificarsi, è punita, ai sensi dell’art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 471/1997, con una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. Va in merito precisato che trattasi di una violazione ad effetto istantaneo, nel senso che si perfeziona allo spirare del trentesimo giorno dalla cessazione dell’attività di impresa o di lavoro autonomo, ossia dal momento in cui il contribuente perde la qualifica di “soggetto passivo” ai fini della normativa IVA. Per talune tipologie di contribuenti, soggetti al regime di pubblicità costitutiva o dichiarativa conseguente alla registrazione alla Camera di Commercio (Registro delle imprese), la data di cessazione dell’attività risulterà dalla stessa banca dati di quest’ultima (ovviamente qualora la comunicazione di cessazione sia stata effettuata). Al di fuori di tali casi può essere più complesso individuare in modo certo la data di cessazione dell’attività; per la gran parte dei contribuenti si potrebbe fare riferimento alla conclusione di quelle attività a contenuto liquidatorio consistenti, a titolo esemplificativo, nel pagamento di tutti i debiti, nell’ incasso dei crediti ancora aperti, nella cessione dei beni strumentali (anche con fatturazione per autoconsumo), nella cancellazione da albi professionali, ruoli, elenchi che abilitavano l’esercizio della specifica attività. In alcuni casi la data di cessazione dell’attività viene autocertificata dallo stesso soggetto passivo, mediante indicazione nella dichiarazione di cessazione prevista dal citato art. 35, comma 3 del DPR n. 633/1972. Qualunque sia la modalità di individuazione del dies a quo, dallo stesso decorre il termine di trenta giorni per provvedere all’ adempimento normativo, con la precisazione che scaduto tale termine, la violazione si deve ritenere perfezionata. Il dies a quo rileva, tuttavia, non solo ai fini della legittimazione del potere sanzionatorio da parte dell’ufficio ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997, ma anche, ad esempio, in relazione all’ applicazione di alcuni istituti previsti dallo stesso decreto, quali il ravvedimento operoso previsto dall’ art. 13 e la decadenza di cui al successivo art. 20. Il ravvedimento operoso Disposizioni normative D.Lgs. n. 472/1997 –

 Ravvedimento.

Con la Legge di Stabilità 2015 (cfr art. 1, comma 637 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190), al fine di incentivare ulteriormente la “compliance fiscale” l’istituto in questione è stato oggetto di una profonda rivisitazione, che ne ha notevolmente ampliato modalità e termini e, quindi, la rilevanza per il contribuente che ora può guardare a tale strumento come un’efficace possibilità di regolarizzare la propria posizione con il Fisco, a costi tutto sommato, contenuti, in un più ampio orizzonte temporale. In particolare, l’omissione della dichiarazione de qua rientra tra quelle regolarizzabili ai sensi del citato art. 13, mediante presentazione tardiva della dichiarazione di cessazione attività, beneficiando di uno sconto sanzionatorio che parte da 1/9 del minimo qualora la dichiarazione omessa sia presentata entro 90 giorni dal termine previsto dalla norma e arriva ad 1/5 del minimo qualora la violazione venga regolarizzata dopo la sua formalizzazione in un processo verbale di constatazione, ritualmente notificato al contribuente. Giova evidenziare che la violazione in questione (concernendo un tributo, l’IVA, gestito dall’Agenzia delle Entrate), alla luce dell’attuale formulazione della norma in commento, può essere sanata fino al limite della decadenza accertativa; così ad esempio, il contribuente che avesse cessato l’attività il 30/06/2012, senza presentare la dichiarazione di cessazione entro il 30/07/2012, potrebbe regolarizzare l’omissione nell’anno 2016, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. b-ter del D.Lgs. n. 472/1997, versando la sanzione prevista dall’art. 5, co. 6 del D.Lgs. n. 471/1997, ridotta a 1/6 del minimo (ossia versando l’importo di € 83,33), salvo la violazione non sia stata nel  frattempo constatata per cui il ravvedimento sarà consentito ai sensi della successiva lett. b-quater versando la sanzione pari a 1/5 del minimo edittale (ossia € 100).