INDENNITA’ DI MATERNITA’/PATERNITA’ ANCHE PER AUTONOMI

Si estendono le indennità di maternità/paternità per tutelare gli iscritti alla Gestione Separata INPS, ora un diritto anche delle lavoratrici autonome. Si tratta di una precisazione fornita dall’ Istituto di Previdenza Nazionale, con la circolare 42/2016, a fronte delle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 80/2015 attuativo del Jobs Act. Tra l’altro, il diritto all’ indennità di maternità non verrà bloccato dal mancato pagamento dei contributi alla Gestione Separata INPS da parte del committente.

        Sussidio automatico

Continuano quindi ad esser esclusi i liberi professionisti e, in genere, tutte le Partite IVA, essendo essi stessi tenuti al pagamento dei contributi alla gestione separata INPS.

          Indennità di maternità

Tale novità, spiega l’INPS, trova inoltre applicazione per l’indennità di congedo di maternità (astensione obbligatoria) o di paternità laddove ne ricorrano i presupposti (morte o grave infermità della madre, abbandono o affidamento esclusivo del bimbo al padre). Non si applica invece al diritto all’ indennità di congedo parentale che, ricorda l’INPS:

«continua quindi a essere riconosciuto a condizione che sussista il versamento effettivo» dei contributi.

Affidamenti

Infine, per quanto riguarda l’adozione e gli affidamenti pre-adottivi di un minore, la Circolare ricorda l’estensione del diritto all’indennità da tre a cinque mesi. In tal caso, precisa l’INPS, il diritto spetta a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione Separata: oltre aiparasubordinati, quindi, anche ai professionisti senza cassa (Partite IVA).

Questa estensione non comporta variazioni sulle tutele già in atto in quanto si limita ad armonizzare, nell’ambito delle disposizioni del T.U. maternità/paternità, il disposto della sentenza della Corte Costituzionale n. 257 del 19 novembre 2012, per effetto del quale il periodo indennizzabile per maternità è stato esteso da 3 a 5 mesi.