Il D.Lgs. n. 158/2015 contiene la riforma del sistema sanzionatorio italiano, i cui effetti sono stati anticipati al 1° gennaio di quest’anno dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015).
In particolare, ai fini del presente documento si ritiene richiamare l’attenzione sulla modifica dell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, con cui è dimezzata la sanzione base prevista per gli omessi o insufficienti versamenti delle imposte per ritardi fino a 90 giorni e sul nuovo testo dell’art. 69 del TUR (Testo Unico Imposta di registro).
Riguardo l’art. 13 D.Lgs. n. 472/1997 si passa dalla sanzione del 30% a quella del 15% per ritardi di versamento entro i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario. Per ritardi oltre il 90° giorno (quindi dal 91° giorno), invece, la sanzione base irrogata resta del 30%.
È altresì ridotta alla metà la sanzione base per ritardi nei versamenti entro il 14° giorno, passando dunque dall’attuale 2% per ogni giorno di ritardo al nuovo 1%. per ogni giorno di ritardo.
| Riforma sistema sanzionatorio art. 13 D.lgs. 472/1997 (Omesso o insufficiente versamento) | ||
| Tipologia | Fino al 2015 | Dal 1° gennaio 2016 |
| Sanzione base per ritardi fino al 14° giorno | 2% per ogni giorno di ritardo | 1% per ogni giorno di ritardo |
| Sanzione base per ritardi oltre il 14° giorno e fino al 90° giorno | 30% | 15% |
| Sanzione base per ritardi oltre il 91° giorno | 30% | 30% |
Riguardo al novellato art. 69 TUR che dispone la sanzione per l’omessa registrazione di atti, sancisce che “chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall’articolo 19 è punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’imposta dovuta. Se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200”.
| Riforma sistema sanzionatorio art. 69 TUR (Omessa registrazione contratto di locazione) | ||
| Tipologia | Fino al 2015 | Dal 1° gennaio 2016 |
| Sanzione base | Dal 120% al 240% dell’imposta dovuta | Dal 120% al 240% dell’imposta dovuta |
| Sanzione per ritardi fino al 30° giorno | Dal 120% al 240% dell’imposta dovuta | Dal 60% al 120% dell’imposta dovuta con un minimo di 200 euro |
L’omessa registrazione del contratto di locazione: come regolarizzarla
La regola vigente è che il contratto di locazione è da registrarsi all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di stipula. Per la registrazione del contratto, qualora il locatore non opti per la cedolare secca, occorre versare l’imposta di registro e l’imposta di bollo (per ogni copia da registrare) da 16 euro ogni quattro facciate e comunque ogni 100 righi.
Per chi omette la registrazione è applicabile la sanzione dettata dall’art. 69 TUR così come esposto in premessa.
Tuttavia, è possibile regolarizzare l’omissione ricorrendo al ravvedimento operoso applicando la sanzione ridotta e gli interessi.
| Omessa registrazione contratto di locazione | |
| Ravvedimento | Sanzione |
| Entro 30 giorni | 1/10 del 60% (cioè 6%) dell’imposta dovuta. L’importo minimo della sanzione è 20 euro (1/10 di 200 euro). |
| Entro 90 giorni | 1/9 del 120% (cioè 13,33%) dell’imposta dovuta. |
| Entro 1 anno | 1/8 del 120% (cioè 15%) dell’imposta dovuta. |
| Entro 2 anni | 1/7 del 120% (cioè 17,14%) dell’imposta dovuta. |
| Oltre 2 anni | 1/6 del 120% (cioè 20%) dell’imposta dovuta. |
| Dopo la constatazione della violazione (Pvc) | 1/5 del 120% (cioè 24%) dell’imposta dovuta. |
| Alla sanzione occorre aggiungere gli interessi al tasso legale annuo (attualmente allo 0,2%) per ogni giorno di ritardo. | |

