Spese di riparazione degli adattamenti delle autovetture dei disabili

 Domanda

Un contribuente nel 2014 ha beneficiato della detrazione del 19 % prevista per l’acquisto auto disabili; nel suo caso l’autovettura aveva un prezzo pari a € 10.000; A breve il veicolo sarà oggetto di interventi di riparazione su alcuni adattamenti che erano stati effettuati e collaudati regolarmente sostenendo un ulteriore costo di € 1.000; Può il contribuente usufruire della detrazione anche per questi interventi di riparazione? Che aliquota Iva sarà applicata?

Risposta

Ai fini della detrazione IRPEF, tra le spese che danno diritto alla detrazione sono comprese, oltre alle spese di acquisto dell’autovettura, anche le spese per le riparazioni che non rientrano nella ordinaria manutenzione (sono esclusi, quindi, dalla detrazione i costi di esercizio, quali, ad esempio, il carburante, i pneumatici, ecc…), purché sostenute entro i quattro anni dall’ acquisto del veicolo stesso. Queste spese concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo di spesa consentito di 18.075,99 euro e non possono essere rateizzate (cfr. Risoluzione n. 306/E del 2002 e Circolare n. 15/E del 2005, par. 6.1). In merito al secondo quesito i numeri 31) e 33) della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, prevedono l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% alle “… prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l’adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti ….” con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, nonché per “parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni indicati ai precedenti nn. 30), 31) e 32).”.

Da un punto di vista letterale, il n. 31) fa riferimento esclusivamente alle prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l’adattamento e il n. 33) fa riferimento alle parti, ai pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni indicati, tra l’altro, al n. 31).

Quindi anche alla riparazione degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone disabili e alle cessioni dei ricambi relativi agli adattamenti può essere applicata l’aliquota agevolata del 4%.