Legge n. 166 del 19 agosto 2016
G.U. n. 202 del 30 agosto 2016
ENTRATA IN VIGORE 14/9/2016
È stata pubblicata in Gazzetta la legge recante disposizioni riguardanti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi. La Legge prevede esenzioni fiscali per le donazione di prodotti da parte di imprese e soggetti economici, effettuate:
-> a enti pubblici e privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche;
-> alle Onlus.
Soggetti coinvolti
Sono coinvolti gli operatori del sistema alimentare (i soggetti pubblici o privati, operanti con o senza fini di lucro, che svolgono attività connesse ad una delle fasi di produzione, confezionamento, trasformazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti) e i soggetti donatari dei prodotti definiti come “gli enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d’interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità” comprese espressamente le Onlus.
La cessione gratuita dei beni
L’art. 3 prevede che gli operatori del settore alimentare possono cedere gratuitamente le eccedenze alimentari ai soggetti donatari che:
-> possono ritirarle direttamente o tramite altro soggetto;
-> devono destinare, in forma gratuita, le eccedenze alimentari ricevute, idonee al consumo umano, prioritariamente a favore di persone indigenti; mentre le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per la destinazione a compostaggio.
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/08/30/16G00179/sg

