CONTRATTI DI LOCAZIONE : REGIME SANZIONATORIO

 

Il D.Lgs. n. 158/2015 contiene la riforma del sistema sanzionatorio italiano, i cui effetti sono stati anticipati al 1° gennaio di quest’anno dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015).

In particolare, ai fini del presente documento si ritiene richiamare l’attenzione sulla modifica dell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, con cui è dimezzata la sanzione base prevista per gli omessi o insufficienti versamenti delle imposte per ritardi fino a 90 giorni e sul nuovo testo dell’art. 69 del TUR (Testo Unico Imposta di registro).

Riguardo l’art. 13 D.Lgs. n. 472/1997 si passa dalla sanzione del 30% a quella del 15% per ritardi di versamento entro i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario. Per ritardi oltre il 90° giorno (quindi dal 91° giorno), invece, la sanzione base irrogata resta del 30%.

È altresì ridotta alla metà la sanzione base per ritardi nei versamenti entro il 14° giorno, passando dunque dall’attuale 2% per ogni giorno di ritardo al nuovo 1%. per ogni giorno di ritardo.

Riforma sistema sanzionatorio art. 13 D.lgs. 472/1997

(Omesso o insufficiente versamento)

TipologiaFino al 2015Dal 1° gennaio 2016
Sanzione base per ritardi fino al 14° giorno2% per ogni giorno di ritardo1% per ogni giorno di ritardo
Sanzione base per ritardi oltre il 14° giorno e fino al 90° giorno30%15%
Sanzione base per ritardi oltre il 91° giorno30%30%

Riguardo al novellato art. 69 TUR che dispone la sanzione per l’omessa registrazione di atti, sancisce che “chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall’articolo 19 è punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’imposta dovuta. Se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200”.

Riforma sistema sanzionatorio art. 69 TUR

(Omessa registrazione contratto di locazione)

TipologiaFino al 2015Dal 1° gennaio 2016
Sanzione baseDal 120% al 240% dell’imposta dovutaDal 120% al 240% dell’imposta dovuta
Sanzione per ritardi   fino al 30° giornoDal 120% al 240% dell’imposta dovutaDal 60% al 120% dell’imposta dovuta con un minimo di 200 euro

L’omessa registrazione del contratto di locazione: come regolarizzarla

La regola vigente è che il contratto di locazione è da registrarsi all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di stipula. Per la registrazione del contratto, qualora il locatore non opti per la cedolare secca, occorre versare l’imposta di registro e l’imposta di bollo (per ogni copia da registrare) da 16 euro ogni quattro facciate e comunque ogni 100 righi.

Per chi omette la registrazione è applicabile la sanzione dettata dall’art. 69 TUR così come esposto in premessa.

Tuttavia, è possibile regolarizzare l’omissione ricorrendo al ravvedimento operoso applicando la sanzione ridotta e gli interessi.

Omessa registrazione contratto di locazione
RavvedimentoSanzione
Entro 30 giorni 1/10 del 60% (cioè 6%) dell’imposta dovuta. L’importo minimo della sanzione è 20 euro (1/10 di 200 euro).
Entro 90 giorni1/9 del 120% (cioè 13,33%) dell’imposta dovuta.
Entro 1 anno1/8 del 120% (cioè 15%) dell’imposta dovuta.
Entro 2 anni1/7 del 120% (cioè 17,14%) dell’imposta dovuta.
Oltre 2 anni1/6 del 120% (cioè 20%) dell’imposta dovuta.
Dopo la constatazione della violazione (Pvc)1/5 del 120% (cioè 24%) dell’imposta dovuta.
Alla sanzione occorre aggiungere gli interessi al tasso legale annuo (attualmente allo 0,2%) per ogni giorno di ritardo.