NEWS SU DISOCCUPAZIONE E CONGEDO MATRIMONIALE

 La nuova manovra finanziaria ha esteso anche per l’anno in corso, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, l’indennità di disoccupazione mensile (DIS-COLL), rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Per tali eventi di disoccupazione, relativi all’anno in corso, nella circolare n. 64 del 5 maggio 2016, l’Inps ha fornito le istruzioni per quanto concerne i requisiti di accesso all’indennità;il meccanismo di calcolo della durata, le istruzioni applicative e contabili, il regime fiscale, le nuove misure di condizionalità relative alla fruizione delle prestazioni di disoccupazione e le caratteristiche per la decadenza. Per quanto riguarda i requisiti, l’Istituto ha previsto che l’indennità sia riconosciuta – esclusivamente per gli eventi di cessazione dei rapporti di collaborazione verificatisi dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 – ai lavoratori che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

• siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione;

• possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.

Per quanto riguarda la fruizione dell’indennità, i lavoratori devono presentare apposita domanda telematica all’ INPS a pena di decadenza entro sessantotto giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione.

La DIS-COLL spetta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, la prestazione spetta dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Congedo matrimoniale: 15 giorni di astensione Il congedo matrimoniale è un periodo di astensione dal lavoro, retribuito, riconosciuto ai lavoratori dipendenti che contraggano un matrimonio avente validità civile.

Il congedo inizia con il giorno del matrimonio e ha una durata di 15 giorni (se non diversamente indicato nel CCNL di riferimento) che devono essere fruiti consecutivamente in quanto non è possibile frazionarli. A livello legislativo esiste una disparità di durata tra impiegati e operai, tuttavia i contratti collettivi hanno uniformato il trattamento portando il congedo per gli operai – pari a 8 giorni- al pari di quelli previsti per gli impiegati. Nel caso in cui, per ragioni di produzione aziendale, il lavoratore non possa fruire immediatamente del periodo di astensione, esso deve essere comunque concesso o completato entro i 30 giorni successivi alla data del matrimonio e non può essere disposto nel periodo delle ferie o in quello di preavviso di licenziamento.

Come già detto, durante il periodo di congedo matrimoniale, il lavoratore ha diritto di percepire il medesimo compenso che riceve nei giorni in cui presta la propria attività lavorativa e, in linea generale, i contratti collettivi prevedono semplicemente che il datore di lavoro corrisponda al lavoratore la retribuzione ordinaria.

Tuttavia è prevista una particolare modalità di versamento del compenso per gli operai, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio e i marittimi di bassa forza dipendenti da aziende industriali, artigiane o cooperative; il trattamento economico, infatti, viene versato parzialmente mediante un assegno a carico dell’INPS, di importo pari a 7 giorni di lavoro, mentre resta in capo al datore di lavoro l’onere di integrare l’importo dell’assegno fino a garantire la normale retribuzione per i 15 giorni di durata del congedo.

Garanzia Giovani: sono più di 325mila i giovani cui è stata proposta almeno una misura del programma Continua a crescere il numero dei giovani presi in carico e quello dei giovani ai quali è stata offerta un’opportunità concreta tra quelle previste dal programma Garanzia Giovani.

Il Report settimanale sull’attuazione del programma indica che al 5 maggio 2016, i presi in carico sono 682.607, 6.636 in più della scorsa settimana, con un incremento del 18,7% rispetto al 31 dicembre 2015, data che segna la conclusione della “fase 1” del programma; tra questi, sono 325.610 quelli cui è stata proposta almeno una misura del programma, 4.441 in più della scorsa settimana, con un incremento, rispetto al 31 dicembre 2015, del 28,1%. Aumenta anche il numero dei giovani che si registrano: al 5 maggio gli utenti complessivamente registrati sono 1.050.234, 7.510 in più rispetto alla scorsa settimana, con un incremento del 14,9% rispetto al 31 dicembre 2015.

I giovani registrati, al netto delle cancellazioni, sono 903.075.

Pensione agevolata. Gutgeld: la flessibilità non sarà finanziata con tagli agli assegni elevati Le penalità dell’Ape (anticipo pensionistico) sono legate al reddito e al numero dei anni di anticipo. In questa direzione si sta muovendo il Governo alla ricerca di una fuoriuscita flessibile per gli over 63. La misura si concretizzerebbe attraverso la leva del prestito previdenziale con il coinvolgimento del sistema creditizio. Verrà inserita nella prossima legge di Bilancio dopo il confronto con le parti sociali e con Bruxelles. Tra le ipotesi più accreditate la riduzione del 2-3% per i trattamenti pensionistitici più bassi e del 5-8% per quelli più elevati. Con un taglio attorno al 20% nell’eventualità di un’uscita anticipata di tre anni. Comunque la penalizzazione sarebbe solo sulla parte del montante calcolata con il metodo retributivo perché la quota contributiva determina da sé una penalizzazione con l’anticipo. Da capire se le nuove regole toccheranno la deroga prevista dalla riforma Fornero per i nati nel 1952 con 35 anni di anzianità.

Certificazione dei contratti: funzioni ed effetti L’istituto della certificazione dei contratti di lavoro è stato introdotto dal titolo VIII, artt. 75 e ss. del D.Lgs. 276/2003, con lo scopo di ridurre il contenzioso in materia di lavoro assegnando a specifiche Commissioni il ruolo di valutare il corretto inquadramento contrattuale di un rapporto di lavoro scelto dalle parti. La certificazione, in particolare, è una procedura volontaria e si conclude con la predisposizione di un atto amministrativo motivato che accoglie o rifiuta la richiesta. Risulta così generalizzata ad ogni tipo di rapporto di lavoro l’applicabilità dell’istituto. Anzi, il riferimento alla deduzione anche indiretta di una prestazione di lavoro deve essere intesa nel senso che è possibile ricorrere alla certificazione non solo nei contratti di lavoro tipizzati dal D. Lgs. n. 276/2003, ma anche in occasione di qualunque accordo fra le parti per effetto del quale sia deducibile l’utilizzo di prestazioni lavorative; indipendentemente dalla loro qualificazione subordinata/autonoma. Qualora il rapporto di lavoro, nel suo concreto svolgimento, si discosti dal programma negoziale la “qualificazione certificata” potrebbe comunque essere contestata: le parti o i terzi interessati devono proporre in primo luogo il tentativo di conciliazione presso la medesima commissione di certificazione e successivamente possono proporre ricorso giudiziario per rivendicare la corretta qualificazione del contratto, con ogni conseguenza.