730/2016: DETRAZIONI SPESE SCOLASTICHE VADECUM

La detrazione IRPEF del 19% sulle spese di istruzione sostenute dal contribuente è stata modificata dalla Legge di Stabilità 2016 (208/2015) e ancor prima dalla 107/2015.

Vecchia disciplina

Fino al periodo d’imposta 2014, era l’articolo 15, comma 1, lett. e), del TUIR che riconosceva al contribuente la detrazione d’imposta sulla frequenza di corsi di: istruzione secondaria e universitaria; perfezionamento e/o specializzazione universitaria (compresa l’iscrizione fuori corso) pubblica e privata, italiana o straniera; dottorato di ricerca presso le Università; Master; Scuole di specializzazione per l’abilitazione all’ insegnamento nelle scuole statali o paritarie (RM 4.3.2008 n. 77/E) e preselezioni per l’accesso a determinati corsi universitari; tasse per l’iscrizione ad Istituti Tecnici Superiori.

Modifiche ex Legge 107/2015

La Legge 13 luglio 2015 n. 107, in vigore dal 16 luglio 2015, ha modificato l’art. 15 del TUIR prevedendo la detrazione IRPEF sulle spese di:

  • istruzione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali (articolo 15, comma 1, lettera e) TUIR)
  • scuola dell’infanzia del primo ciclo e secondaria di secondo grado, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente (articolo 15, comma 1, lettera e)- bis TUIR)

Per effetto della nuova lett. e-bis) dell’art. 15, co. 1 del TUIR, la detrazione si applica su un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente, in relazione alle spese per la frequenza di:

  • scuole dell’infanzia
  • primo ciclo di istruzione
  • scuole secondarie di secondo grado.

La nuova disciplina si applica sia alle scuole statali che paritarie private e degli enti locali, appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all’art. 1 della L. 10 marzo 2000 n. 62.

Modifiche Legge di Stabilità 2016

La legge di Stabilità 2016 è intervenuta sulla medesima detrazione prevedendo che si applichi per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso:

  • università statali,
  • università non statali, italiane o straniere, in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del MIUR, da emanarsi entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle università statali.

Le nuove disposizioni si applichino dall’anno d’imposta 2015.

Erogazioni liberali

Sono detraibili del 19% (senza limite di importo) le erogazioni liberali a favore di:

  • istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla Legge n. 62/2000;
  • istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all’innovazione tecnologica, edilizia scolastica e universitaria, ampliamento dell’offerta formativa.

Tale detrazione spetta se il versamento è eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (bancomat, carte di credito prepagate, assegni bancari e circolari).

La detrazione per le spese di istruzione non è cumulabile con quella per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per ampliamento di offerta formativa (art. 15 comma 1 lett. i-octies del TUIR).

Importo spese

L’Agenzia delle Entrate (circolare n. 3/E/2016) ha infine indicato quali spese per la frequenza scolastica, sono ammesse in detrazione nel limite massimo di spesa di 400 euro (art. 15, comma 1, lettera e-bis), del TUIR) e quali le erogazioni liberali agli istituti scolastici, già ammesse in detrazione senza limite di importo.

  • Erogazioni senza limiti: innovazione tecnologica (es.: cartucce stampanti), edilizia scolastica (es.: piccoli lavori di manutenzione o riparazione), ampliamento offerta formativa (es.: fotocopie per verifiche o approfondimenti).
  • Detrazioni con limite di 400 euro: tasse, contributi obbligatori e volontari, altre erogazioni deliberate da istituti scolastici o loro organi e sostenute per la frequenza scolastica ma non per le finalità di cui sopra (tassa di iscrizione, di frequenza e spesa per la mensa scolastica).

Compilazione 730

Se si utilizza il 730 ordinario, nel Quadro E – “Oneri e Spese”, ai righi da E9 a E19, possono essere inseriti i seguenti codici.

  • 12 – frequenza scuole infanzia, primo ciclo e secondaria di secondo grado, fino a 400 euro annui per alunno o studente.
  • 13 – frequenza di corsi di istruzione universitaria statali e non, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.

Se si utilizza il 730 precompilato online sul sito dell’Agenzia delle entrate e disponibile dal 15 aprile, tra le spese già inserite si possono trovare anche quelle di istruzione. Dal 2 maggio al 7 luglio è possibile accettare o modificare il modello, presentandolo via web.