DOMANDA:
Nel 2015, ho acquistato un box auto pertinenziale alla mia abitazione principale, intervento che mi permette di usufruire del bonus ristrutturazione del 50%; posso anche accedere al beneficio legato al bonus mobili per gli interventi di ristrutturazione?
RISPOSTA:
La Circolare n°29/E del 2013, ha individuato gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che costituiscono il presupposto per l’ulteriore detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
Tra questi non sono compresi gli interventi consistenti nella realizzazione di posti auto o box pertinenziali rispetto all’abitazione di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. d), del TUIR. Già la Circolare n. 35/E del 16 luglio 2009, nel fornire chiarimenti in relazione ad analoga agevolazione introdotta, per un periodo di tempo limitato, nel 2009, aveva escluso che il beneficio connesso all’acquisto dei mobili spettasse in caso di costruzione di box pertinenziali. Il principio allora espresso è ancora valido, anche con riferimento all’agevolazione, prevista dall’art. 16, comma 2, del Decreto-Legge n. 63 del 2013. Il Legislatore infatti, pur utilizzando una formulazione leggermente diversa rispetto a quella del 2009, ha ugualmente ancorato la detrazione per l’acquisto di mobili agli interventi di recupero del patrimonio edilizio che sono effettuati su immobili residenziali già esistenti e non anche, quindi, agli interventi edilizi che comportano la realizzazione di nuove costruzioni.
Quindi in questo caso, seppur l’intervento rientri in quelli contemplati per l’accesso al bonus ristrutturazione non permette di accedere all’ulteriore bonus mobili.

