La pensione di reversibilità al coniuge superstite spetta anche in caso di separazione ma, se è previsto un addebito, il diritto scatta solo se è stato riconosciuto dal Tribunale il diritto all’assegno al mantenimento. Decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso del coniuge lavoratore o pensionato (anche per partner in unioni civili), indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.
L’importo delle pensioni ai supersiti è calcolato sulla base della pensione dovuta o percepita dal defunto, applicando le seguenti percentuali:
- 60%, solo coniuge;
- 70%, solo un figlio;
- 80%, coniuge e un figlio o due figli senza coniuge;
- 100% coniuge e due o più figli o tre o più figli;
- 15% per ogni altro familiare avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti.
Le pensioni al coniuge superstite sono dunque liquidate applicando la normale aliquota del 60%. Ricordiamo il caso particolare dei matrimoni contratti dopo i 70 anni con differenza di età superiore ai 20, che dallo scorso settembre sono state ricalcolate dall’INPS eliminando la precedente decurtazione, frutto di una norma giudicata illegittima dalla Corte Costituzionale. Le domande non definite alla data della sentenza (luglio 2016) sono state riviste applicando la nuova metodologia di calcolo, poi utilizzata in via ordinaria per tutte le nuove istanze (cfr: Circolare INPS n. 178/2016).

