CASO PRATICO:REDDITOMETRO

L’avviso di accertamento basato sul “redditometro” può essere efficacemente contrastato dal contribuente dimostrando che gli acquisti contestati sono stati effettuati con il supporto economico del coniuge. A tal fine, però, non è sufficiente il mero richiamo alle potenzialità reddituali del coniuge. Occorre invece documentare l’effettivo utilizzo e consistenza degli apporti patrimoniali. È quanto emerge dalla sentenza 21 ottobre 2015, n. 21362, della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria.

Premessa L’avviso di accertamento basato sul “redditometro” può essere efficacemente contrastato dal contribuente dimostrando che gli acquisti contestati sono stati effettuati con il supporto economico del coniuge. A tal fine, però, non è sufficiente il mero richiamo alle potenzialità reddituali del coniuge. Occorre invece documentare l’effettivo utilizzo e consistenza degli apporti patrimoniali. È quanto emerge dalla sentenza 21 ottobre 2015, n. 21362, della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria. La controversia è scaturita dalla notifica a una contribuente friulana di un avviso di accertamento emesso ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 600/73.

A destare l’attenzione dell’Ufficio finanziario sono stati l’acquisto di un immobile e di due autovetture. La CTR La Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, in riforma della sentenza di prime cure, confermava la pretesa del Fisco ritenendo che la contribuente non avesse fornito apprezzabili prove documentali idonee a dimostrare l’insussistenza del contestato incremento patrimoniale, oppure che esso discendesse da redditi realizzati negli anni precedenti. A detta della contribuente, però, il giudice dell’appello, non solamente aveva omesso di considerare in maniera adeguata la documentazione depositata in atti, ma anche la “complessiva redditività del nucleo familiare”. Ebbene, la Suprema Corte non ha condiviso tali doglianze. La S.C. Agli ermellini l’impugnata sentenza della CTR friulana è sembrata perfettamente in linea con l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di accertamento sintetico. In particolare il giudice dell’appello ha deciso in conformità dei seguenti principi:

⇒ la determinazione sintetica del reddito complessivo netto in base ai coefficienti presuntivi individuati dai decreti ministeriali previsti dall’art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973 (cosiddetti redditometri) dispensa l’Amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice di capacità contributiva, poiché essi restano individuati nei decreti medesimi. Da ciò deriva che è legittimo l’accertamento fondato sui predetti fattori-indice, provenienti da parametri e calcoli statistici qualificati, restando a carico del contribuente, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore;

⇒ il riferimento alla complessiva posizione dell’intero nucleo familiare va limitata alla sola famiglia naturale in senso stretto, cioè quella costituita da coniugi conviventi ed eventualmente figli, non potendo desumersi dalla mera convivenza il possesso di redditi prodotti da un parente diverso o affine, in quanto tale estraneo allo stretto nucleo familiare;

⇒ l’art. 38 del D.P.R. 600 richiede qualcosa in più della mera prova della disponibilità di redditi ulteriori, richiedendo la prova documentale di entità e durata del possesso, al fine di ancorare a fatti oggettivi l’astratta disponibilità di tali redditi, ai fini della concreta riferibilità ad essi della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente.

“A tali principi”, si legge nella sentenza in rassegna, “si è uniformata la sentenza impugnata che, affermata la legittimità della presunzione ex art. 38 D.P.R. 600/73 sulla base degli incrementi patrimoniali rilevanti, ha affermato il mancato raggiungimento della prova contraria da parte della contribuente, attesa l’inidoneità del mero richiamo alle potenzialità reddituali del coniuge, in considerazione della loro limitata entità e dalla mancanza di adeguata documentazione probatoria, in ordine all’effettivo utilizzo e consistenza di tali apporti patrimoniali”.

Principi consolidati Con la sentenza n. 21362 dello scorso 21 ottobre, la Sezione Tributaria della Suprema Corte ha rafforzato i seguenti indirizzi interpretativi.

Cass. n. 20649/2015: ⇒ nell’accertamento da “redditometro”, l’Amministrazione finanziaria resta dispensata da qualunque ulteriore prova rispetto ai fatti indicativi di capacità contributiva, individuati dal redditometro stesso e posti a base della pretesa tributaria, gravando sul contribuente l’onere di dimostrare che il reddito presunto sulla base del redditometro non esiste o esiste in misura inferiore. La motivazione dell’avviso può esaurirsi, quindi, nell’indicazione dei fatti indice di capacità contributiva gravando sul contribuente la prova documentale che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore; “in presenza di dati certi ed incontestati, considerati indici di capacità contributiva, non è consentito pretendere una motivazione specifica dei criteri in concreto adottati per pervenire alle poste di reddito fissate in via sintetica nel cosiddetto redditometro, in quanto esse, proprio per fondarsi su parametri fissati in via generale, si sottraggono all’obbligo di motivazione, secondo il principio stabilito dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 2”. La controversia è scaturita dalla notifica di un avviso di accertamento ex art. 38, comma 4, del D.P.R. 600/73 a fini IRPEF per due annualità d’imposta (2006 e 2007).

La contribuente ha proposto impugnazione denunciando l’infondatezza della pretesa, atteso che l’Ufficio non aveva considerato l’intero reddito dichiarato da tutti i componenti del nucleo familiare e inoltre la motivazione dell’avviso era carente perché in essa non c’era traccia dei rilievi formulati in sede di contraddittorio endoprocedimentale. Ebbene, le eccezioni della contribuente non hanno trovato ingresso nei primi due gradi di giudizio. In particolare, ad avviso della CTR Lombardia, la documentazione allegata dalla ricorrente per screditare l’operato dell’Ufficio non aveva soddisfatto l’onere probatorio posto a suo carico dall’art. 38 del D.P.R. 600/73, mentre l’Ufficio aveva sufficientemente motivato l’accertamento sintetico, specificando gli indici di ricchezza e dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata. Approdata in Cassazione, la controversia si è definitivamente chiusa a favore del Fisco. Quanto alla posizione dell’intero nucleo familiare della contribuente, la CTR ha ritenuto NON PROVATO CHE IL CONIUGE avesse sostenuto le spese di gestione in misura maggiore rispetto alla percentuale considerata del 50 per cento. E questa conclusione è stata avallata dagli ermellini. Per quanto riguarda invece la dedotta nullità dell’avviso per carenza di motivazione (posto che esso non conteneva, secondo la ricorrente, adeguata replica alle contestazioni sollevate nel contraddittorio instaurato ai fini dell’eventuale definizione dell’accertamento per adesione), la Suprema Corte, pur avendo ritenuto il motivo inammissibile per difetto di autosufficienza (“non risultano riportate, neppure per sommi capi, né le contestazioni formulate dalla contribuente in sede di contraddittorio preventivo, né i passi dell’avviso di accertamento carenti di motivazione rispetto alla contestazioni suddette”) ha richiamato i principi di cui si è detto sopra. Cass. n. 5365/2014 e n. 17202/2006: ⇒ in tema di accertamento delle imposte sui redditi, con riferimento alla determinazione sintetica del reddito complessivo netto in base ai coefficienti presuntivi individuati dai decreti ministeriali previsti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, (c.d. redditometri), la prova contraria ammessa dal comma 6 di tale disposizione, richiedendo la dimostrazione documentale non solo della sussistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche del possesso di tali redditi da parte del contribuente, implica un riferimento alla complessiva posizione reddituale dell’intero nucleo familiare, per tale intendendosi esclusivamente la famiglia naturale, costituita dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori; la presunzione del concorso di tali soggetti alla produzione del reddito, che può fornire giustificazione agli indici rivelatori di maggiore capacità contributiva concretamente adoperati dall’Ufficio ai fini dell’accertamento sintetico, trovando fondamento nel vincolo che lega le predette persone, e non già nel mero fatto della convivenza, esclude, infatti, la possibilità di desumere da quest’ultima il possesso di redditi prodotti da un parente diverso o da un affine, in quanto tale estraneo al nucleo familiare. Cass. n. 22944/2015; n. 14885/2015; n. 8995/2014: ⇒ a norma dell’art. 38, comma 6, D.P.R. n. 600/1973, l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta; tuttavia l’art. 38 del D.P.R. 600/73 prevede anche che l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione. La norma, dunque, chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte) e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) dell’entità di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo, quindi, che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell’accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perché in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati. Né la prova documentale richiesta dalla norma in esame risulta particolarmente onerosa, potendo  essere fornita, ad esempio, con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la “durata” del possesso dei redditi in esame (quindi non il loro semplice “transito” nella disponibilità del contribuente). Con l’ordinanza n. 14885/2015 sopra citata, la Sesta Sezione Civile – T della Cassazione si è pronunciata in controversia originata dalla notifica a un contribuente milanese di un avviso di rettifica, ai fini IRPEF, dei redditi dichiarati per le annualità 2006 e 2007. La CTP rigettava il ricorso avente a oggetto tale atto non ritenendo sufficienti a superare la presunzione di maggior reddito ex art. 38 comma 6 del D.P.R. 600/73 i resoconti bancari attestanti le movimentazioni effettuate nel 2006 e nel 2007. Di diverso avviso la CTR della Lombardia. Questo Giudice ha infatti ritenuto che già in primo grado il contribuente avesse fornito prova documentale idonea a dimostrare che gli investimenti erano stati finanziati dal consistente introito derivante dalla vendita di un immobile di proprietà. Ebbene, la Suprema Corte, alla luce dell’orientamento prevalente in tema di ripartizione dell’onere della prova tra Fisco e contribuente in caso di accertamento sintetico (di cui si è detto sopra), ha reso definitivo il verdetto pro-contribuente espresso dalla CTR meneghina, rigettando il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.