Sono soggetti passivi dell’IMU (Imposta Municipale Unica): il proprietario dell’immobile, l’usufruttuario; il titolare di diritto di abitazione, di enfiteusi, di superficie e d’uso; il locatario di bene in leasing e il concessionario di beni demaniali.
Sono soggetti passivi TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) sia il possessore dell’immobile (a titolo di proprietà o altro diritto reale: usufrutto, uso, abitazione, superficie, ecc.) che il detentore (es. inquilino) se per quest’ultimo il periodo di possesso si protrae per almeno 6 mesi nel corso dell’anno. La quota TASI a carico dell’occupante l’immobile è stabilita dalla delibera comunale tra il 10% e il 30% (se nulla prevede la delibera allora si intende il 10%).
A differenza dell’IMU, in cui ogni comproprietario è responsabile autonomamente della propria obbligazione tributaria, per la TASI i comproprietari sono responsabili solidalmente. Proprietario e inquilino effettuano ciascuno il pagamento della propria quota TASI separatamente e senza responsabilità solidale tra di essi. Immobili soggetti a IMU e TASI Sono soggetti all’IMU le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 (abitazioni di lusso o di pregio), le seconde abitazioni (a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza), le aree fabbricabili, i terreni agricoli (con alcune eccezioni come ad esempio i terreni ubicati in comuni c.d. “montani”) e gli immobili ritenuti a essi strumentali. Non è dovuta l’IMU sull’immobile adibito ad abitazione principale(se appartenente a categoria catastale non di lusso) e pertinenze (limitatamente a un numero massimo di tre pertinenze ciascuna appartenente a categoria catastale differente).
Sono soggetti alla TASI:
1) i fabbricati, inclusa l’abitazione principale e pertinenze;
2) le aree edificabili e le aree scoperte (es. parcheggi).
La TASI non colpisce, invece, i terreni agricoli. Il calcolo ed il versamento La base imponibile dell’IMU e della TASI è calcolata allo stesso modo e le aliquote da applicare sono quelle fissate con la delibera del comune di ubicazione degli immobili assoggettati tenendo conto delle aliquote basi fissate dal Legislatore e delle possibilità di autonomia concesse ai comuni. Ad esempio, ai sensi del comma 676 della Legge n. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), “l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento”. I comuni, nella delibera, possono fissare anche aliquote diverse per casistiche diverse e prevedere ipotesi di assimilazione dell’immobile ad abitazione principale. Per l’abitazione principale e relative pertinenze, è confermato anche per il 2015, il diritto a una detrazione IMU nella misura di euro 200,00 da rapportare ai giorni e alla percentuale di possesso. Il comune, con apposita delibera, può decidere di aumentare tale detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta. Per la TASI, la possibilità di stabilire una detrazione è lasciata completamente all’autonomia comunale. Il versamento dell’IMU e della TASI è effettuato in acconto (16 giugno) e saldo (16 dicembre) utilizzando il modello F24, in cui indicare appositi codici tributo. Per i residenti all’estero, il pagamento è eseguito con bonifico inserendo il codice IBAN del comune destinatario, il codice fiscale o partita iva del contribuente (in mancanza il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza). Per i terreni agricoli, il D.L. n. 78/2015 ha fissato la proroga dell’acconto dal 16 giugno 2015 al 30 ottobre 2015. Sia per l’IMU sia per la TASI, per il calcolo dell’acconto 2015 occorreva considerare le aliquote deliberate dal comune per l’anno 2014 (salvo il caso in cui il comune per quella data avesse già reso noto le aliquote 2015). Per il calcolo del saldo, invece, occorrerà utilizzare le aliquote deliberate per il 2015, qualora il comune abbia emanato (entro il 30 luglio) e pubblicato la relativa delibera sul sito del MEF entro lo scorso 28 ottobre 2015. Qualora ciò non sia avvenuto, allora anche per il calcolo del saldo si dovranno considerare le aliquote deliberate per il 2014. Qualora, il comune, avesse reso noto le aliquote 2015 già per la data di scadenza dell’acconto, il contribuente avrebbe potuto versare l’IMU e la TASI anche in unica soluzione entro il 16 giugno. Per entrambi i tributi, il calcolo deve essere eseguito rapportando il tutto ai mesi e alla percentuale di possesso. In caso di omesso o insufficiente versamento, è possibile rimediare attraverso il ravvedimento operoso.
SCADENZA 16/12/2016

