NOTIFICA CARTELLA ESATTORIALE E AVVISO DI RICEVIMENTO

In tema di notifica della cartella esattoriale, alla parte concessionaria spetta solo di depositare in giudizio l’avviso di ricevimento ma non la sua copia: lo ha chiarito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 2790 dell’11 febbraio 2016. Il caso trae origine da un ricorso di Equitalia contro la sentenza di appello e quella n.620101/2009 della CTP di Cosenza in merito all’ intimazione di pagamento di un credito.

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Notifica cartella di pagamento

Secondo la CTR, gli avvisi di notifica non hanno valore se non accompagnati dalle relative cartelle di pagamento: nel caso di specie, l’avviso di ricevimento depositato in copia recava impresso un numero illeggibile che non poteva essere confrontato con quello della cartella indicata da Equitalia. Di conseguenza non si poteva avere la certezza che la ricevuta di ritorno si riferisse proprio a quella cartella, manifestando così un difetto di prova in ordine alla notifica dell’atto presupposto.

Notifica cartella di pagamento

Secondo la CTR, gli avvisi di notifica non hanno valore se non accompagnati dalle relative cartelle di pagamento: nel caso di specie, l’avviso di ricevimento depositato in copia recava impresso un numero illeggibile che non poteva essere confrontato con quello della cartella indicata da Equitalia. Di conseguenza non si poteva avere la certezza che la ricevuta di ritorno si riferisse proprio a quella cartella, manifestando così undifetto di prova in ordine alla notifica dell’atto presupposto.

Del tutto erroneamente, perciò, il giudice del merito ha ritenuto che incombesse alla parte concessionaria depositare in giudizio non solo l’avviso di ricevimento della cartella, ma anche la copia della cartella, ricavando ciò dalla lettura incongrua della norma del comma 4 dell’art. 26 nel quale è previsto un onere alternativo, correlato alle diverse modalità con le quali la notifica può essere effettuata.