Aumentano le categorie dei soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il decreto del 22 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2019, ha individuato gli ulteriori professionisti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie, ai fini dell’elaborazione – da parte dell’Agenzia delle Entrate – della dichiarazione dei redditi precompilata.
Si tratta dell’invio dei dati relativi alle spese sostenute dalle persone fisiche a partire dal passato 1° gennaio 2019.
Ecco l’elenco dei nuovi soggetti tenuti all’obbligo cioè gli iscritti all’albo della professione sanitaria di:
– tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
– tecnico audiometrista;
– tecnico audioprotesista;
– tecnico ortopedico;
– dietista;
– tecnico di neurofisiopatologia;
– tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
– igienista dentale;
– fisioterapista;
– logopedista;
– podologo;
– ortottista e assistente di oftalmologia;
– terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
– tecnico della riabilitazione psichiatrica;
– terapista occupazionale;
– educatore professionale;
– tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
– assistente sanitario;
– biologo.
Questi soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria non possono emettere la fattura elettronica ma ora hanno il nuovo adempimento dell’invio al S.T.S..
Per la trasmissione telematica al Sistema tessera sanitaria dei dati e relativa consultazione da parte del cittadino e conservazione si applicano le medesime modalità previste dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 luglio 2015 e dal decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 27 aprile 2018.
Le modalità tecniche di utilizzo dei dati, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il garante per la protezione dei dati personali.
Per le finalità di cui sopra, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore presente decreto la Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione renderà disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti sopra elencati; l’ordine dei biologi si adopererà per il proprio elenco dei soggetti di competenza (gli iscritti all’ albo della professione sanitaria di biologo).