Bonus rottamazione camper, soggetti beneficiari e misura agevolazione

Chi rottama il vecchio camper e ne compra uno nuovo entro fine anno, almeno “euro 5”, può fruire di uno sconto sul prezzo di vendita praticato dal venditore di 8 mila euro. Il venditore recupererà a sua volta lo sconto concesso, tramite credito d’imposta. La misura è stata introdotta con la Legge di Stabilità 2016 a salvaguardia dell’ambiente, per incentivare la sostituzione dei veicoli inquinanti. Di seguito le condizioni e le modalità per fruire dell’agevolazione.

Il contributo è riconosciuto a coloro che, nel 2016, acquistano e immatricolano ad uso proprio in Italia, anche in locazione finanziaria, un autocaravan nuovo, conforme alle norme sulle emissioni inquinanti corrispondenti alla classe “euro 5” o a classi successive, in sostituzione di un autocaravan “euro 0”, “euro 1” o “euro 2”, mediante demolizione.

Il contributo è pari a 8000 Euro, ed è:

  • anticipato dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita al lordo dell’IVA;
  • rimborsato poi al rivenditore sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile in compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97;
  • subordinato al rispetto dei limiti previsti dalla disciplina “de minimis” di cui al Regolamento UE n. 1407/2013;
  • erogato nei limite delle risorse stanziate, pari a 5 milioni di Euro per l’anno 2016 (art. 1 comma 85 L. 208/2015).

Bonus rottamazione camper, condizioni

Il bonus è concesso alle seguenti condizioni:

  • gli autocaravan devono essere stati acquistati tra il 01.01.2016 e il 31.12.2016, e immatricolati non oltre il 31.03.2017;
  • nell’atto di acquisto deve essere indicato il contributo statale previsto dalla L. 208/2015, e che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione;
  • il veicolo acquistato deve essere nuovo, cioè non deve essere stato mai immatricolato prima, neanche temporaneamente, sia in Italia che all’estero;
  • contestualmente all’acquisto deve essere consegnato al venditore l’autocaravan da demolire (categoria euro0, euro1, euro2), che al 31.12.2015 risulta già immatricolato in Italia;
  • il veicolo consegnato per la demolizione deve essere intestato:
  • da almeno 1 anno dalla data di immatricolazione del veicolo nuovo, allo stesso soggetto intestatario di quest’ultimo o ad un familiare convivente alla stessa data;
  • in caso di leasing, da almeno 1 anno al soggetto utilizzatore dello stesso o ad un familiare convivente.

Bonus rottamazione camper, adempimenti del venditore

L’acquisto del nuovo camper deve essere effettuato presso rivenditori che abbiano aderito all’iniziativa, e quindi che si siano registrati sul Portale dell’automobilista ed abbiano prenotare il contributo, su richiesta del cliente. Una volta effettuata la richiesta i rivenditori otterranno una ricevuta di registrazione della prenotazione del contributo, che avviene in ordine cronologico.

Entro 90 giorni dalla prenotazione i venditori dovranno confermare l’acquisto, comunicando il numero di targa del veicolo nuovo. In caso di mancata conferma, la prenotazione è annullata, e le relative risorse sono nuovamente rese disponibili.

I venditori, entro 15 giorni dalla consegna del veicolo nuovo, dovranno consegnare il veicolo usato ad un demolitore e provvedere alla richiesta di radiazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista. L’inadempimento comporta in capo al rivenditore il mancato riconoscimento del credito d’imposta previsto.

I veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati “al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione”.

Bonus rottamazione camper, credito d’imposta per il venditore

I venditori degli autocaravan nuovi, che hanno concluso positivamente la vendita tramite il contributo statale, recuperano l’agevolazione concessa sotto forma di credito d’imposta, di ammontare pari al contributo concesso, utilizzabile in compensazione nel mod. F24. Il modello F24, a tal fine, deve essere presentato esclusivamente tramite Entratel/Fisconline, pena il rifiuto del versamento. Il codice tributo da indicare nel modello F24 per fruire del credito d’imposta sarà stabilito con apposita Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.

Per fruire del credito d’imposta, il MIT trasmette preventivamente all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei beneficiari del credito stesso, l’importo ad essi spettante, le eventuali variazioni e revoche, nonché la richiesta di radiazione per demolizione presso lo sportello dell’automobilista.

Qualora l’importo del credito utilizzato in compensazione sia superiore all’ammontare spettante, il relativo mod. F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il mod. F24 tramite apposita ricevuta, consultabile sul sito internet dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, entro il 31.3 di ciascun anno l’Agenzia delle Entrate comunica al MIT l’elenco dei soggetti, con i relativi importi, che nell’anno precedente hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta.