Terminata la rottamazione delle cartelle, resta l’opzione del Concordato dei piccoli per insolvenze e sovraindebitamento di privati e imprese: costi e procedura.
La possibilità di accedere alla rottamazione delle cartelle esattoriali prevista dal Decreto Fiscale 193/2016 è terminata il 21 aprile 2017, ma non si tratta dell’unica possibilità che hanno i contribuenti per estinguere le somme a ruolo senza pagare interessi e sanzioni aggiuntive. Un’altra opzione infatti esiste: il cosiddetto Concordato dei piccoli, che consente di far fronte ai debiti con il Fisco in modo coerente con le proprie risorse, ma che per la sua complessità è poco conosciuto.
Concordato dei piccoli: cos’è
L’articolo 15 della Legge 3/2012 prevede la costituzione degli Occ (Organismi di composizione della crisi) – Enti Pubblici, Camere di Commercio, Ordini Professionali – volti a supportare, tramite quello che poi è stato informalmente definito come “concordato dei piccoli”, coloro i quali si trovano in stato di insolvenza ma non possono né fallire né avvalersi di altre procedure concorsuali per dilazionare i debiti e abbatterli parzialmente con l’accordo dei creditori.
Il Regolamento contenente i requisiti per gli Occ è nel DM Giustizia n.202 del 24 settembre 2014, in vigore dal 2015.
La procedura prevede che il contribuente si rivolga dunque ad un Organismo di composizione delle crisi (Occ), che nomina – in alternativa ad un presidente del tribunale – un professionista (avvocato, commercialista, notaio) con lo scopo di aiutare il debitore a trovare la soluzione migliore per mettersi in regola (stralci, dilazioni di pagamento, concessione di garanzie, cessioni di credito ed altre misure) con la garanzia dell’omologazione della sezione fallimentare del Tribunale.
Concordato dei piccoli: i numeri
Tuttavia, i costi per il lavoro dei professionisti e la complessità delle procedure (proposta di accordo, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio) sembrano scoraggiare i debitori. Motivo per cui gli esperti hanno chiesto al Governo chiarimenti e semplificazioni.
Acquisto immobili: agevolazioni
A rivolgersi ad un Organismo di composizione delle crisi sono stati nel 2016, secondo i dati del Ministero della Giustizia, solo 948 tra piccoli debitori insolventi o consumatori sovraindebitati (50% riguarda contribuenti del Nord, il 20% del Centro ed il 30% del Sud e delle Isole), di cui:
- il 16% (152) in fase di valutazione;
- il 50% (474) con piano del consumatore scelto;
- il 29% (275) con iter di accordo ai creditori avviato;
- il 5% (47) in liquidazione del patrimonio;
Le procedure concluse nel 2016 sono state solo 152 e di queste:
- 56 hanno riguardato una proposta di accordo (37%) presentato da enti e imprese non fallibili, che prevede l’approvazione da parte del giudice e dei creditori e rappresentano il 60% dei propri debiti;
- 82 hanno riguardato di piano del consumatore (54%), in questo caso l’abbattimento e la rateazione del debito vengono approvati mediante omologa del giudice (entro sei mesi dal deposito del piano) qualora il debitore risulti meritevole dello sconto;
- 11 sono stati casi di liquidazione del patrimonio (7%), procedura secondo la quale il debitore mette a disposizione il suo patrimonio perché venga venduto da un liquidatore nominato dal tribunale, con l’obiettivo di reperire liquidità per saldare i debiti.


