Entro il 20.04.2018 va inviata la comunicazione degli acquisti in contante effettuati nel 2017 di importo superiore a mille Euro
Limitare l’uso del contante è importante perché costituisce lo strumento tipico per la gestione del “nero”. Coerentemente con questa logica il Decreto salva Italia aveva abbassato a mille Euro la soglia a partire dalla quale erano vietati i pagamenti in contanti. Tale limite è stato poi portato a 3.000 Euro dalla Legge di Stabilità 2016, con effetto a partire dal 1° gennaio 2016. Per non penalizzare le attività turistiche, con il D.l. 16/2012 è stata concessa una deroga al limite all’utilizzo del contante, grazie alla quale è possibile accettare pagamenti in contanti da parte di privati cittadini stranieri, di importo pari o superiore a 3.000 Euro ma inferiore a 15.000 Euro, a condizione che venga rispettato, da parte degli esercenti, un iter ben preciso, che sarà di seguito analizzato. La soglia di 15mila Euro è stata abbassata a 10mila dal D.lgs. 90/2017, a decorrere dalle operazioni effettuate dal 4.7.2017. Pertanto, per le operazioni effettuate:
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fino al 3.7.2017, la soglia è di 15.000 Euro;
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dal 04.07.2017, la soglia è di 10.000 Euro.
Deroga all’uso del contante per commercianti al minuto e agenzie viaggio
E’ prevista una deroga al limite dell’uso del contante (art. 3 commi 1 e 2 del D.l. 16/2012), a favore degli acquisti effettuati in esercizi e negozi legati al turismo, da parte di cittadini di Paesi al di fuori della Ue e dello spazio economico europeo. Si tratta in particolare delle cessioni di beni e prestazioni di servizio effettuate:
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¨da commercianti al minuto e soggetti assimilati ex art. 22, DPR n. 633/72 (ad esempio, alberghi, ristoranti, ecc.), per i quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura;
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da agenzie di viaggio e turismo ex art. 74-ter, DPR n. 633/72, che effettuano operazioni per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti “tutto compreso” e servizi connessi;
nei confronti di persone fisiche:
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¨di cittadinanza diversa da quella italiana, comunitaria ovvero di uno Stato appartenente allo SEE;
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¨non residenti in Italia.
In tali circostanze la soglia di 3.000 Euro (così modificata dalla Legge di Stabilità 2016) a partire dalla quale i trasferimenti in denaro devono essere effettuati con strumenti tracciabili, è elevata a 15.000 Euro. Tale soglia è stata abbassata a 10.000 Euro dal D.lgs. 90/2017 a decorrere dalle operazioni effettuate dal 04.07.2017, pertanto per le operazione effettuate:
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fino al 3.7.2017, la soglia è di 15.000 Euro;
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dal 04.07.2017, la soglia è di 10.000 Euro.
Adempimenti a carico dei commercianti al minuto e agenzie viaggio
Per poter usufruire della deroga gli esercenti devono:
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inviare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in modalità telematica, utilizzando l’apposito modello (i cui termini e modalità sono stati stabiliti con provvedimento direttoriale del 23.03.2012);
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acquisire dal cliente:
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fotocopia del passaporto del cliente;
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autocertificazione attestante:
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la cittadinanza. Il cliente non deve essere cittadino italiano / comunitario / di uno Stato appartenente allo SEE (Spazio Economico Europeo);
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la residenza (non italiana);
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depositare in banca sul proprio c/c, il primo giorno feriale successivo all’operazione, le somme incassate e consegnare alla banca la fotocopia del passaporto e della fattura/ricevuta/scontrino fiscale emesso;
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inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate per le operazioni di importo unitario pari o superiori a 1.000 Euro e fino a 14.999,99 /9.999,99 Euro.
L’aumento della soglia per l’uso del contante, effettuato con la Legge di Stabilità 2016 (che ha alzato il limite da 1.000 a 3.000 euro) non ha impatto sulla comunicazione in esame in quanto la norma di riferimento (art. 3 comma 2-bis del D.l. 16/2012) non è stata modificata. Anche per il 2018, quindi, dovranno essere comunicate le operazioni di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiori a 15.000/10.000 euro.
La comunicazione delle operazioni legate al turismo: altro adempimento per commercianti al minuto e agenzie viaggio
Le operazioni in contanti legate al turismo, di importo pari o superiore a mille Euro, e inferiori a 15mila/10mila Euro, devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate utilizzando il quadro TU del Modello di comunicazione polivalente, entro il 10.4 dell’anno successivo per i contribuenti mensili; il 20.4 dell’anno successivo per i contribuenti trimestrali.
Pertanto, con riferimento alle operazioni del 2017, la comunicazione deve essere inviata entro il:
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10.04.2018 per i mensili;
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20.04.2018 per i trimestrali.
Tabella riepilogativa
Comunicazione operazioni turismo relative al 2017 di importo: |
Entro il |
Soggetti |
pari o superiore ad € 1.000 e fino ad € 14.999,99 (fino al 3.7.2017) |
10.04.2018 |
mensili |
pari o superiori ad € 1.000 e fino ad € 9.999,99 (dal 4.7.2017) |
20.04.2018 |
trimestrali |