Viene prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per l’adeguamento degli alberghi alla normativa antincendio, previa presentazione della Scia parziale entro il 30 giugno 2020. La proroga riguarda, più nel dettaglio, le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del ministro dell’Interno 9 aprile 1994 e in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del ministro dell’Interno 16 marzo 2012.
La Scia parziale deve attestare il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d’uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.
Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, dell’isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi è prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione entro il 31 dicembre 2020 della Scia parziale al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.