dal 1° gennaio2017, l’obbligo di assumere un lavoratore disabile per chi ha alle proprie dipendenze tra 15 e 35 lavoratori scatta in maniera “automatica”, poiché è stato soppresso l’art. 3, comma 2 della Legge n. 68/1999 che subordinava tale obbligo solo in caso di nuove assunzioni.
Quindi l’assunzione non diventa più obbligatoria all’assunzione del 16° dipendete ma al raggiungimento del 15°.
Gli adempimenti a carico dell’azienda quindi scattano all’assunzione del quindicesimo dipendente entro sessanta giorni dall’evento, le novità giungono anche dal punto di vista sanzionatorio, le quali vengono inasprite passano dal € 62,77 per ogni giorno in qui non è stato preso in carico il lavoratore disabile a € 153,20 “ sanzione già in vigore dal 08/10/2016”.
Novità anche dal punto di vista del grado di disabilità ammesso alle adempienze, finora, si ricorda, la regola scattava per riduzione della capacità superiore al 60%. Pertanto, nel comma 3-bis dell’art. 4 della L. n. 68/1999 le parole “riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 percento” sono sostituite da “riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento”, ampliando leggermente l’agevolazione e prevedendo il computo anche nel caso in cui la riduzione della capacità lavorativa sia pari o superiore al 60%.


