Valutazione del rischio derivante da campi elettromagnetici

 

Con la presente si informa che il 1° luglio 2016 entrerà in vigore la nuova DIRETTIVA 2013/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013.

La  Direttiva, oltre ad assicurare la salute e la sicurezza di ciascun lavoratore considerato individualmente, è quello di uniformare la legislazione degli Stati membri in merito ai parametri e ai limiti che costituiscono il riferimento per garantire il livello di protezione minimo degli esposti a campi elettromagnetici sul lavoro.

I rischi per il lavoratore possono derivare dagli effetti diretti del campo sul corpo o dagli effetti indiretti causati dalla presenza di oggetti nel campo. Gli effetti diretti possono essere di natura termica o non termica. Alcuni lavoratori potrebbero essere esposti a rischi particolari derivanti dai campi elettromagnetici. Tra questi lavoratori rientrano i portatori di dispositivi medici impiantabili attivi o di dispositivi medici passivi, i portatori di dispositivi medici indossati sul corpo e le lavoratrici in gravidanza.

La Direttiva modifica i valori limite di esposizione e i valori d’azione secondo i dettami dell’I.C.N.I.R.P. (Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti). Considerato inoltre che l’obiettivo è quello di tutelare i lavoratori dagli effetti nocivi a breve termine dovuti ad una sovraesposizione ai campi elettromagnetici, i parametri di riferimento per la valutazione dovranno essere acquisiti strumentalmente.

Tuttavia la valutazione del rischio derivante da campi elettromagnetici, secondo quanto previsto al  Titolo VIII del D.Lgs 81/08, prevede un’iniziale distinzione fra le attrezzature e situazioni cosiddette “giustificabili”, ossia i casi in cui non è necessario procedere con una valutazione approfondita tramite misurazione strumentale, e quelle “non giustificabili” che meritano un approfondimento valutativo tramite misurazione strumentale.

Fra le principali sorgenti di campi elettromagnetici per cui è prevista una valutazione specifica ricordiamo:

  • saldature elettriche;
  • forni fusori elettrici e a induzione;
  • magnetizzatori/smagnetizzatori industriali,;
  • Sistemi elettrici per la ricerca dei difetti nei materiali
  • Apparecchi elettromedicali (elettrobisturi, apparati per magnetoterapia etc.)

E’ fondamentale fare una cernita delle attrezzature in grado di produrre Campi elettromagnetici, anche desumendo dati tecnici dal Libretto d’uso e Manutenzione (obbligatorio per ogni attrezzatura) e poi successivamente valutare se le misure tecniche siano necessarie o meno.

fonte: http://www.studioecosys.com/