Il bonus verde si applica alle seguenti tipologie di lavori:
- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unita’ immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
- spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi ivi indicati.
La detrazione spetta anche per i lavori che vengono effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, sempre fino a un tetto di 5mila euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In questo caso, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Attenzione: la norma specifica chiaramente che il bonus verde si applica solo alle unità abitative. Quindi, non è utilizzabile nel caso di lavori che riguardino immobili con diversa destinazione. Stesso discorso per il condominio: la detrazione spetterà solo in relazione alle unità immobiliari a scopo abitativo, mentre non è utilizzabile, ad esempio, da ufficio o negozi.
