L’INPS, con il Messaggio n. 6622 del 29 ottobre 2015, ha comunicato che – nel corso del mese di ottobre – è stata avviata la spedizione delle lettere di sollecito, tramite raccomandata A/R, avente come destinatari i pensionati residenti in Italia che non abbiano ancora provveduto alla trasmissione, totale o parziale, dei dati reddituali dei soggetti del nucleo familiare rilevante per l’anno 2013 (risultanti dalla campagna RED 2014).
Per tali soggetti, quindi, è stata notificata la sospensione delle prestazioni collegate al reddito con riferimento agli anni 2012 o 2013, ovvero entrambi gli anni, che verrà resa operativa nel corso del 2016 se non perverrà nessun dato all’INPS entro il 29 febbraio 2016. Analogo discorso vale per i pensionati residenti all’estero, che non hanno provveduto all’invio dei dati reddituali 2013 (campagna REDEST 2014). Anche per questi ultimi verrà resa operativa la sospensione nel corso del 2016, se non perverrà nessun dato all’INPS entro il 29 febbraio 2015. Premessa È partita l’operazione di sollecito da parte dell’INPS, avente come destinatari i pensionati, sia italiani che esteri, che non hanno provveduto all’inoltro dei dati reddituali necessari al fine di verificare se le prestazioni erogate dall’Istituto spettino effettivamente o meno. La comunicazione, che avviene mediante l’invio di una lettera (raccomandata A/R), contiene anche la notifica di sospensione delle prestazioni collegate al reddito, che verrà resa operativa nel corso del 2016 se il pensionato inadempiente non si ravvede. Si tratta di interventi a sostegno delle persone o famiglie con redditi inferiori a determinati livelli e quindi bisognose di aiuto. Essendo la loro erogazione vincolata, in linea di massima, a limiti di reddito e a determinati requisiti, per la loro concessione sono previste precise procedure che prevedono l’inoltro della richiesta corredata di idonea documentazione. In particolare, l’art. 15 della Legge 3 agosto 2009, n. 102 impone che vengano forniti all’INPS e agli altri Enti di Previdenza e assistenza obbligatori, i dati e ogni altra informazione, in possesso dell’Amministrazione Finanziaria e di ogni altra Amministrazione Pubblica, utili a determinare l’importo delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito. Come devono essere forniti tali dati? In particolare, le informazioni presenti in tutte le banche dati a disposizione delle predette Amministrazioni, relative ai titolari di prestazioni previdenziali ed assistenziali residenti in Italia, devono essere fornite:
- in via telematica;
- in forma disaggregata per singola tipologia di redditi;
- nel rispetto della normativa in materia di dati personali.
L’Inps, inoltre, effettua annualmente la “verifica dei redditi” che permette:
- l’erogazione di tutte le prestazioni nella misura esatta;
- la costituzione di una banca dati centralizzata nella quale confluiscono, oltre ai dati già in possesso dell’INPS, anche quelli dichiarati dagli interessati.
Nel corso del mese di febbraio 2015, l’INPS ha proceduto alle lavorazioni centrali delle pensioni dei residenti in Italia, a seguito della trasmissione delle dichiarazioni reddituali dell’anno 2012 (campagna RED 2013). Ora, nel mese di ottobre è stata avviata la spedizione delle lettere di sollecito, tramite raccomandata A/R, a coloro i quali non hanno ancora inviato all’Istituto, in tutto o in parte, i dati reddituali dei soggetti del nucleo familiare rilevante per gli anni 2012 e 2013. Il sollecito può riguardare l’anno reddituale 2012 o 2013, ovvero entrambi gli anni.
Pertanto, nei confronti di tali soggetti viene notificata la disposizione della sospensione delle prestazioni collegate al reddito con riferimento agli anni 2012 e 2013, che verrà resa operativa nel corso del 2016. La dichiarazione reddituale potrà ancora essere resa entro il termine del 29 febbraio 2016. Pensionati esteri La lavorazione centrale delle pensioni è avvenuta nello scorso mese di ottobre anche per i pensionati residenti all’estero, al fine di verificare i redditi dell’anno 2013 (campagna RED EST 2014) e dell’anno 2012 (campagna RED EST 2013), pervenuti a seguito dell’invio del sollecito. Anche per la Campagna RED EST 2014 (anno reddito richiesto 2013) è in corso di avviamento la spedizione delle lettere di sollecito che comunicano la sospensione delle prestazioni legate al reddito, con riferimento all’anno reddituale 2013, nei confronti dei soggetti che non hanno ancora provveduto all’inoltro dei dati reddituali necessari per la verifica della prestazione collegata al reddito già corrisposta in via provvisoria. Come per i pensionati italiani, la sospensione verrà resa operativa nel corso del 2016, con la possibilità di rimediare all’inadempimento entro il termine del 29 febbraio 2016. I mezzi di comunicazione Per l’inoltro dei dati necessari alla regolarizzazione della posizione dei pensionati interessati, è possibile avvalersi dei seguenti mezzi di comunicazione: Pensionati italiani: le lettere di sollecito
- Il sollecito riguarda i dati reddituali dei soggetti del nucleo familiare rilevante per gli anni reddituali 2012 e 2013;
- la sospensione delle prestazioni collegate al reddito sarà resa operativa nel corso del 2016;
- le dichiarazioni reddituali potranno essere rese entro il termine del 29 febbraio 2016.
Inoltre, se il pensionato è provvisto di PIN rilasciato dall’Istituto, è possibile:
• trasmettere i dati reddituali richiesti accedendo alla sezione “Servizi Online” del sito internet (www.inps.it) selezionando la voce “Servizi per il cittadino – Campagna red” e selezionare dal menu a tendina: o nel box “anno di emissione” l’anno “2014” o “2013”; o nel box “tipo di campagna”, l’opzione “sollecito”.
• inoltrare una domanda di ricostituzione, sempre attraverso il sito internet dell’INPS, accedendo alla sezione “Servizi Online” selezionando la voce “Servizi per il cittadino – Domanda di pensione – Ricostituzione”.
Per quanto concerne i pensionati esteri, gli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge presteranno ai pensionati interessati assistenza gratuita per comunicare le informazioni necessarie. In alternativa, sarà possibile inviare la dichiarazione, compilata e firmata, direttamente alla struttura INPS competente, indicata in alto nella lettera di sollecito, allegando la documentazione richiesta e la fotocopia di un documento di riconoscimento valido.

