Sorveglianza sanitaria nelle attività stagionali e non

20/04/2017

La sorveglianza sanitaria è definita dal D.Lgs. n.81/2008 come l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela della sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionale e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. Inoltre, la sorveglianza sanitaria deve essere attivata in tutti i luoghi di lavoro nei quali sono presenti dei fattori di rischio per la salute dei lavoratori, quindi è possibile intuire che le visite devono essere effettuate anche dalle attività stagionali, prescindendo dal fatto che l’azienda opera solamente in alcuni mesi dell’anno, l’onere in capo al datore di lavoro di sottoporre a visita i propri dipendenti nasce dalla tipologia della lavorazione inquadrata dalla legge.

Si ricorda al riguardo che la sorveglianza sanitaria comprende:

VISITA PREVENTIVA che ha lo scopo di stabilire se le condizioni di salute del lavoratore gli consentono di essere esposto ai rischi presenti nella mansione che dovrà svolgere e sul luogo di lavoro. Essa deve essere effettuata prima che il lavoratore inizi a lavorare, e deve essere ripetuta nel caso di cambio mansione;
– successive VISITE PERIODICHE mirate a controllare che l’esposizione a tali rischi non abbia prodotto dei danni cioè che non abbia provocato l’insorgenza di malattia e confermino l’idoneità del lavoratore a svolgere la sua mansione;
VISITA STRAORDINARIA richiesta dal lavoratore stesso quando ritiene di avere dei disturbi provocati dal lavoro, spetta al medico decidere se la richiesta è giustificata o meno;
VISITA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO prevista nel caso  in cui il lavoratore sia stato esposto a particolari rischi;
VISITA AL RIENTRO AL LAVORO dopo un periodo di assenza per malattia di almeno 60gg.

Tali adempimenti e le normative relative la tematica sono gestite dalle aziende di consulenza sulla sicurezza del lavoro le quali nello specifico inquadrano le tipologie di rischio aziendale e pianificano le visite specialistiche del caso.

Tranne per alcuni casi specifici non essendoci l’obbligo di una valutazione preventiva all’assunzione del lavoratore diventa importante che l’azienda contatti direttamente ogni qualvolta assuma un nuovo lavoratore, lo studio di consulenza.