Spett. Cliente,
di seguito le informazioni sull’obbligo della certificazione verde COVID-19 (Green Pass) nei luoghi di lavoro privati (industria, commercio, artigianato, servizi, ho.re.ca., etc.). Con la pubblicazione del D.Lgs 127 del 21.09.202, dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 entreranno in vigore le seguenti disposizioni riguardanti i luoghi di lavoro. OBBLIGHI
1 – Chiunque svolga un’attività’ lavorativa nel settore privato deve essere in possesso della certificazione verde COVID-19 (Green Pass); siano questi dipendenti (compresi stagisti, apprendisti, contratti a chiamata, prestazioni occasionali, ecc.), che appaltatori o esterni in genere (compresi liberi professionisti, consulenti, manutentori, artigiani singoli, ecc.).Si ricorda che la certificazione verde COVID-19 viene rilasciata qualora si realizzi uno di questi presupposti:
– Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La validità è di 12 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale (seconda dose o dose unica).
– Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, prima dose di vaccino. La validità parte dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.
– Avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2. La validità è di 6 mesi a far data dall’avvenuta guarigione.
– Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare (quest’ultimo anche su campione salivare) con esito negativo al virus SARS-CoV-2. La validità è di 48 ore per i test antigenici rapidi e di 72 ore per i test molecolari dall’esecuzione del test.
– Nei primi tre casi, la validità del green pass cessa qualora, nel periodo di vigenza dello stesso, l’interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
2 – L’obbligo non si applica a chi è esente dalla campagna di vaccinazione previa presentazione di idonea certificazione medica rilasciata secondo le modalità previste dal Ministero della Salute;
3 – I datori di lavoro devono verificare il rispetto degli obblighi previsti, ma possono delegare i soggetti incaricati del controllo, che vanno nominati formalmente dal responsabile del trattamento dati per la privacy (si allega un fac-simile di nomina dei preposti al controllo con le procedure di verifica che possono essere implementate e maggiormente dettagliate rispetto alla specifica realtà organizzativa aziendale). I datori di lavoro inadempienti sui controlli e che non hanno predisposto le modalità di verifica rischiano una sanzione da €400,00 a €1000,00 e la possibile sospensione dell’attività.
4 – I lavoratori privi della certificazione verde COVID-19, sono considerati assenti ingiustificati senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del certificato verde COVID-19, mantenendo il diritto alla conservazione del posto di lavoro e senza conseguenze disciplinari. Nel settore privato l’assenza ingiustificata scatta fin dal primo giorno; deve essere comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 Dicembre 2021.Il lavoratore privo di green pass che riuscisse ad accedere ugualmente al luogo di lavoro, potrebbe incorrere in una sanzione amministrativa da €600,00 a €1500,00 in aggiunta alle ulteriori sanzioni disciplinari previste dal contratto collettivo di settore applicato.
MODALITÀ DI VERIFICA
A fini meramente esemplificativi, le aziende potrebbero effettuare il controllo della certificazione verde Covid-19 mediante:– Sistemi elettronici tradizionali di rilevamento delle presenze, nella loro versione aggiornata– Scansione del codice QR tramite l’App ministeriale “VerificaC19” (scaricabile gratuitamente dal sito www.dgc.gov.it) utilizzabile anche offline, senza una connessione internet– Verifica a campione dei lavoratori A parere dello scrivente, sarà più semplice per l’azienda comprovare agli Enti preposti la propria estraneità rispetto ad un eventuale caso di contagio:
– Prediligendo la verifica della certificazione all’ingresso del lavoratore in azienda
– Dotandosi di procedure di verifica specifiche per la propria organizzazione
– Compilando un registro di avvenuta verifica giornaliera (nel rispetto delle normative privacy) ad opera degli incaricati al controllo formalmente nominati
DIVIETI
Il controllo della certificazione verde COVID-19 deve avvenire senza memorizzare né registrare alcuna informazione personale. È vietato trattenere originali, copie, fotocopie, foto, scansioni dei green pass verificati, o divulgare i risultati del controllo. Il controllo della certificazione verde COVID-19 va inoltre eseguito in maniera personale e mai collettiva (es. richieste a gruppi durante le riunioni di coordinamento o durante la formazione in presenza), nel rispetto delle normative sulla privacy personale. Si ricorda che i dati della certificazione Covid-19 sono equiparabili ai dati biometrici. Si allega:
· Fac-simile Cartello di obbligo certificazione verde COVID-19 (Green pass) per ingresso nei luoghi di lavoro
· Fac-simile Comunicazione interna per i lavoratori e fornitori che svolgono attività all’interno dei luoghi di lavoro
· Fac-simile Nomina degli incaricati al controllo e procedure di verifica
. Fac-simile Registro giornaliero delle verifiche certificazioni verdi COVID-19
A disposizione per eventuali precisazioni o chiarimenti.
Cordiali Saluti
Cartello di obbligo certificazione verde COVID-19
Nomina degli incaricati al controllo e procedure di verifica
Registro giornaliero delle verifiche certificazioni verdi COVID-19